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Tribunale di Palermo, 9 Dicembre 2025

Sospensione della delibera di addebito al singolo condomino dei costi antincendio per carenza di potere

Tribunale di Palermo, 9 Dicembre 2025
Sospensione della delibera di addebito al singolo condomino dei costi antincendio per carenza di potere

In assenza di una specifica previsione del regolamento di condominio, esula dai poteri dell’assemblea accertare a maggioranza l’an, il quomodo e il quantum del danno che si assume arrecato da un condomino con opere eseguite in violazione dell’art. 1122 c.c., così come sanzionare il condomino ritenuto responsabile in applicazione dei principi generali della responsabilità civile, e la delibera che ponga a suo esclusivo carico le spese conseguenti a tali opere presenta perciò il fumus boni iuris richiesto per la sospensione ai sensi dell’art. 1137 c.c. [delibera che, sul presupposto che la chiusura a veranda della terrazza di proprietà esclusiva all’ultimo piano, eseguita molti anni prima, avesse portato l’altezza dell’edificio rilevante ai fini antincendio oltre i 32 metri, conferiva l’incarico per la SCIA antincendio e poneva a carico della sola condomina proprietaria il compenso del tecnico, con mandato all’amministratore di agire in giudizio in caso di mancato pagamento entro quindici giorni; sospensione accordata limitatamente a tali punti].

Quando la delibera condominiale di cui si chiede la sospensione ha contenuto meramente finanziario e non interferisce con scelte di disposizione o di manutenzione della cosa comune, il periculum in mora si valuta comparando l’interesse del condominio e quello del singolo condomino alla luce delle sole conseguenze finanziarie dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, e sussiste quando la delibera pone a carico di un solo condomino un onere sproporzionato sia per entità economica sia per l’immediatezza delle iniziative esecutive preannunciate in suo danno.

Non sussistono né il fumus boni iuris né il periculum in mora per la sospensione della delibera che apporti modifiche di entità marginale a tabelle millesimali già approvate con precedente delibera.

Nel procedimento cautelare di sospensione della delibera condominiale l’eccezione di decadenza dal termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c. non è decisiva quando il condomino deduca la carenza di potere dell’assemblea.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 09/12/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Filippo Lo Presti
Registro: RG 11249 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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