Ricerca Sentenze
Tribunale di Palermo, 28 Novembre 2025, n. 4813/2025

Appalto pubblico full risk di dispositivi medici, aggiornamento tecnologico e ampliamento della gamma

Tribunale di Palermo, 28 Novembre 2025, n. 4813/2025
Appalto pubblico full risk di dispositivi medici, aggiornamento tecnologico e ampliamento della gamma

Nell’appalto pubblico di servizio full risk di dispositivi medici, il discrimine tra l’aggiornamento tecnologico del prodotto, che il fornitore è obbligato a consegnare alle medesime condizioni economiche pattuite, e l’ampliamento della gamma, che il fornitore ha la mera facoltà di offrire alle stesse condizioni, va individuato nelle differenziazioni strutturali e funzionali del prodotto, ricorrendo la prima ipotesi quando le modifiche consentono di configurare il prodotto come lo stesso per funzione e caratteristiche e la seconda quando le modifiche sono tali da renderlo sostanzialmente diverso da quello precedentemente commercializzato [accordo quadro, poi prorogato, per il servizio full risk di microinfusori di insulina e del relativo materiale di consumo in favore di aziende sanitarie provinciali; modelli successivi di uguale forma, dimensione e peso, con analoghe caratteristiche meccaniche e prestazioni crescenti di controllo automatico dell’erogazione dell’insulina, qualificati innovazioni incrementali del modello aggiudicato; domande del fornitore di accertamento e di pagamento di un maggior prezzo rigettate].

Nell’interpretazione del contratto di appalto pubblico di servizio full risk di dispositivi medici, remunerato con un canone mensile comprensivo della fornitura e delle prestazioni di assistenza e manutenzione, la finalità assistenziale del servizio e la durata del rapporto, nel corso della quale il prodotto fornito è necessariamente destinato a essere oggetto di innovazioni tecnologiche, inducono a ritenere che le parti abbiano inteso assicurare la continuità del servizio alle medesime condizioni economiche anche per i prodotti che costituiscono innovazione tecnologica di quelli forniti al momento della conclusione del contratto.

La qualificazione di un nuovo prodotto come ampliamento della gamma ai sensi del capitolato di un appalto pubblico di fornitura non può fondarsi sulla sola data di messa in produzione e su una nozione di gamma intesa come insieme dei prodotti offerti dall’impresa, perché un simile criterio si risolve in una mera classificazione dei beni in produzione presso il fornitore, che prescinde sia dalle caratteristiche proprie di ciascun prodotto sia dalla volontà negoziale espressa nella clausola contrattuale.

Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. 168/2003, la controversia sull’esecuzione di un accordo quadro per la fornitura di beni e servizi ad aziende sanitarie pubbliche di cui sia parte una società di capitali, quando il valore dell’appalto, determinato in via presuntiva negli atti di gara, ne attesti la rilevanza comunitaria, anche se il contratto si configura come somministrazione eventuale a domanda delle singole amministrazioni.

Data Sentenza: 28/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Daniela Galazzi
Relatore: Claudia Spiga
Registro: RG 15459 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

Mostra tutto
logo