Il socio non è legittimato ad agire nei confronti del terzo per il risarcimento del danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale compiuti ai danni della società, né può pretendere il ristoro del danno sociale in proporzione alla quota posseduta, perché l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, mentre il depauperamento del valore della partecipazione ne costituisce soltanto una conseguenza indiretta [socio di una società fallita che, dopo l’estinzione per mancata riassunzione del giudizio risarcitorio promosso dalla società contro un’impresa concorrente sulla base di un accertamento dell’autorità antitrust, agisce in proprio verso quest’ultima chiedendo la quota del danno sociale corrispondente alla propria partecipazione e il ristoro di pregiudizi personali].
Il socio che lamenti un danno diretto alla propria sfera patrimoniale, distinto da quello subito dalla società, quale la lesione dell’immagine professionale, la perdita di incarichi personali o la riduzione dell’accesso al credito, deve fornirne la prova, alla quale non può supplire una consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbe in tal caso carattere meramente esplorativo, né la consulenza espletata nel diverso giudizio promosso dalla società ed estinto.
La soccombenza rilevante ai fini della regolazione delle spese va valutata con riferimento al giudizio nel quale le spese devono essere liquidate, sicché non giustifica la compensazione, neppure parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. la considerazione dell’elevata probabilità di accoglimento che avrebbe avuto la domanda proposta in un altro processo, tra parti diverse e poi estinto, ancorché fondata sui medesimi accertamenti compiuti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
In caso di illeciti compiuti da un terzo che comportino un depauperamento del patrimonio sociale, suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore della partecipazione del socio, il diritto al risarcimento compete soltanto alla società e non anche al socio, perché l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio e l’incidenza negativa sulla partecipazione sociale costituisce un effetto soltanto indiretto di tale pregiudizio.