Nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza d’appello limitata all’applicazione del meccanismo di sostituzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c., resta coperto da giudicato l’accertamento, non investito dalla cassazione, dell’abuso di posizione dominante e della conseguente nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. della clausola sul corrispettivo, sicché l’impresa che lo ha percepito non può ottenere la ripetizione delle somme restituite in esecuzione delle sentenze di merito, perché l’accoglimento di tale domanda le attribuirebbe il diritto di trattenere una prestazione ricevuta in attuazione di una clausola nulla [gestore aeroportuale condannato a restituire a un vettore aereo la parte dei canoni di subconcessione di uffici operativi eccedente la tariffa indicata dall’ENAC nel 2007; cassazione limitata all’inserzione automatica di tale tariffa nel contratto].
La restituzione della parte di corrispettivo versata in eccedenza rispetto al canone orientato ai costi, disposta a carico dell’impresa in posizione dominante, trova giustificazione anche come ristoro del danno da illecito anticoncorrenziale accertato con efficacia di giudicato, sicché l’impresa non può ripeterla anche quando sia esclusa l’inserzione automatica della tariffa nel contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c.
L’illecito antitrust consistente nella violazione, da parte dell’impresa in posizione dominante, dell’obbligo di non tenere comportamenti discriminatori si colloca prima e al di fuori del contratto e si inquadra nella responsabilità extracontrattuale, e l’eccedenza dei corrispettivi versati rispetto al canone orientato ai costi costituisce il parametro al quale commisurare il risarcimento del danno.
Le tariffe indicate dall’ENAC nell’esercizio del potere di vigilanza sull’accesso agli impianti aeroportuali non hanno natura e forza di legge, sicché la loro inosservanza non genera la nullità parziale del contratto di subconcessione di spazi aeroportuali né giustifica la sostituzione automatica del corrispettivo pattuito ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c.
Le domande subordinate proposte in primo grado dalla parte ivi vittoriosa, che le abbia coltivate nei gradi successivi senza lasciare intendere con le proprie difese di volervi rinunciare, rientrano tra le questioni rimesse al giudice del rinvio, ancorché non sia stato proposto appello incidentale condizionato.
Il giudice del rinvio, cui la Corte di cassazione abbia rimesso anche la pronuncia sulle spese, le regola per tutti i gradi in base all’esito complessivo della lite, ponendole a carico della parte sostanzialmente soccombente anche per il giudizio di legittimità.