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Tribunale di L'Aquila, 5 Febbraio 2026

Revoca per giusta causa del sindaco condannato per bancarotta commessa come curatore fallimentare

Tribunale di L'Aquila, 5 Febbraio 2026
Revoca per giusta causa del sindaco condannato per bancarotta commessa come curatore fallimentare

Integra giusta causa di revoca del sindaco ai sensi dell’art. 2400, comma 2, c.c. la condanna, ancorché non definitiva, per bancarotta fraudolenta post-fallimentare commessa nell’esercizio delle funzioni di curatore fallimentare, con inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, perché tali circostanze compromettono l’affidabilità etica del professionista e il rapporto fiduciario e rendono astrattamente configurabile la sua inidoneità a svolgere la funzione di vigilanza e controllo sulla gestione [s.r.l. appartenente a un gruppo multinazionale, con collegio sindacale di tre membri effettivi; sindaco condannato in primo grado a due anni di reclusione con sospensione condizionale e con inabilitazione e incapacità decennali, che aveva rifiutato di dimettersi; revoca deliberata dall’assemblea dopo la sentenza penale; delibera approvata con decreto immediatamente efficace].

Il requisito della non pretestuosità della revoca del sindaco, volto a impedire l’allontanamento di controllori sgraditi per aver sollevato motivate obiezioni sulla gestione, è soddisfatto quando le contestazioni sono state sollevate a seguito della pubblicazione di una sentenza penale di condanna del sindaco.

Ai fini dell’approvazione giudiziale della delibera di revoca del sindaco, il contraddittorio è rispettato quando il sindaco ha potuto avere contezza degli addebiti e partecipare all’assemblea che ha deliberato la revoca, come risulta dal verbale.

Il decreto che approva la delibera di revoca del sindaco può essere dichiarato immediatamente efficace ai sensi dell’art. 741, comma 2, c.p.c., su istanza della società, quando sussistono ragioni di urgenza.

Il procedimento di approvazione della delibera di revoca del sindaco ai sensi dell’art. 2400, comma 2, c.c. ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa e si conclude con un provvedimento inidoneo al giudicato, sicché il controllo del tribunale, senza verifica nel merito delle singole contestazioni, si limita al rispetto del contraddittorio, alla specificità delle contestazioni indicate nella delibera, alla loro riferibilità a violazioni degli obblighi di legge del sindaco o a fatti circostanziati idonei a mettere in pericolo il rapporto fiduciario tra amministratori, soci e sindaci, e alla loro non pretestuosità.

Nel procedimento di approvazione della delibera di revoca del sindaco il controllo giudiziale è limitato alle contestazioni sollevate in assemblea, senza che la società possa introdurre nuovi temi di indagine, e l’approvazione non impedisce l’impugnazione della delibera né comporta il riconoscimento, nemmeno implicito, della responsabilità del sindaco revocato.

Data Sentenza: 05/02/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giovanni Spagnoli
Relatore: Maura Manzi
Registro: RVG 1960 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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