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Tribunale di L'Aquila, 23 Gennaio 2026

Inammissibilità del ricorso per gravi irregolarità nella società sottoposta a sequestro preventivo penale

Tribunale di L'Aquila, 23 Gennaio 2026
Inammissibilità del ricorso per gravi irregolarità nella società sottoposta a sequestro preventivo penale

È inammissibile il ricorso ex art. 2409 c.c. diretto alla revoca degli amministratori di una società la cui azienda e le cui partecipazioni sono sottoposte a sequestro preventivo penale, quando gli amministratori sono stati nominati dall’amministratore giudiziario, nell’esercizio dei diritti del socio, previa autorizzazione del giudice penale, perché la disciplina dell’amministrazione dei beni sequestrati, dettata dall’art. 104-bis disp. att. c.p.p. e, per rinvio, dal Libro I, Titolo III, del d.lgs. 159/2011, costituisce legge speciale rispetto all’art. 2409 c.c. e attribuisce all’autorità giudiziaria penale il potere di revocare l’amministratore giudiziario per grave irregolarità o incapacità, ipotesi sostanzialmente sovrapponibile alle gravi irregolarità di cui all’art. 2409 c.c. [s.p.a. con socio unico; azienda e partecipazioni in sequestro preventivo con amministratore giudiziario ex art. 104-bis disp. att. c.p.p.; consiglio di amministrazione composto dall’amministratore giudiziario e da consiglieri nominati con autorizzazione del giudice per le indagini preliminari; ricorso di un componente del collegio sindacale con richiesta di ispezione, di sospensione dell’organo amministrativo e di inibitoria della deliberazione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi].

Il tribunale civile non può revocare ai sensi dell’art. 2409 c.c. gli amministratori nominati su indicazione dell’amministratore giudiziario penale e previa autorizzazione del giudice penale, perché l’amministratore giudiziario è ausiliario del giudice e pubblico ufficiale e un simile provvedimento si tradurrebbe in un’ingerenza nei poteri affidati ad altra autorità giudiziaria, sottraendo al giudice penale una rilevante porzione della direzione della società sequestrata e creando il rischio di situazioni di stallo pregiudizievoli per l’operatività dell’impresa.

Il richiamo alle norme del codice civile contenuto nell’art. 41, comma 4, d.lgs. 159/2011 per i rapporti giuridici connessi all’amministrazione dell’azienda sequestrata non consente al tribunale civile di revocare gli amministratori della società ai sensi dell’art. 2409 c.c., perché la stessa norma fa salva la diversa disciplina espressamente prevista, e dunque quella speciale sulla nomina e sulla revoca dell’amministratore giudiziario.

L’inammissibilità della denuncia ex art. 2409 c.c. proposta nei confronti degli amministratori di una società sottoposta a sequestro preventivo penale non priva di tutela l’organo di controllo, che può chiedere in qualsiasi momento all’autorità giudiziaria penale di esercitare il potere di revoca dell’amministratore giudiziario.

Dichiarata l’inammissibilità del ricorso ex art. 2409 c.c., l’audizione degli amministratori e dei sindaci diviene superflua, perché non occorre esaminare il merito delle irregolarità denunciate.

Nel procedimento ex art. 2409 c.c. le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri del d.m. 55/2014 previsti per i procedimenti camerali di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile.

Data Sentenza: 23/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giovanni Spagnoli
Relatore: Gabriele Quaranta
Registro: RVG 2130 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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