Il presidente di un’associazione non riconosciuta al quale lo statuto attribuisce la rappresentanza legale in giudizio può agire e resistere in giudizio per l’associazione senza una preventiva delibera autorizzativa del consiglio direttivo, quando né lo statuto né la legge la prevedono, perché ai sensi dell’art. 36 c.c. l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati e tali associazioni stanno in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione [associazione dilettantistica di pesca sportiva che chiede la condanna dell’associato escluso per indegnità alla rimozione della propria imbarcazione dalla darsena].
L’associato escluso che non impugna la delibera assembleare di esclusione nel termine semestrale previsto dall’art. 24 c.c., applicabile all’associazione non riconosciuta in forza del rinvio dello statuto alle norme del codice civile, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti al collegio dei probiviri al quale lo statuto devolve le controversie tra associati e associazione, decade dal potere di farne valere i vizi, sicché la delibera diviene definitiva indipendentemente dall’individuazione dell’organo competente a conoscere dell’impugnazione.
Il disconoscimento della conformità all’originale della copia di un documento deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, sicché è inidonea la contestazione che non indica specificamente la difformità tra la copia del verbale assembleare e l’originale, e si distingue dal diniego dell’esistenza stessa dell’originale, che richiede la querela di falso.
È inammissibile il motivo di appello che, anziché censurare la ratio decidendi della decisione impugnata, critica un’affermazione diversa da quella resa dal giudice di primo grado.