Risponde in solido con l’amministratore ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. il socio di s.r.l. che, abilitato a operare sul conto corrente sociale, abbia incassato somme senza registrazione contabile e sia stato beneficiario, direttamente o tramite una società da lui partecipata, di bonifici privi di giustificazione causale, perché tali circostanze ne escludono l’estraneità e il mancato consenso rispetto alle operazioni distrattive e ne dimostrano il ruolo attivo e intenzionale, senza che valga a esonerarlo la mera affermazione, non provata, che le operazioni siano state eseguite dall’amministratore [azione di responsabilità promossa da un socio contro l’amministratore unico e altro socio di s.r.l. per pagamenti di fatture prive di causa a una società partecipata da quest’ultimo, incassi in contanti di fatture di vendita non riversati alla società e prelievi dal conto sociale privi di causale].
I pagamenti, anche mediante compensazione con crediti sociali, di fatture emesse per servizi di consulenza e logistica da una società partecipata dal socio costituiscono danno per la società quando non sia provato il contratto posto a loro fondamento, e la deduzione dello smarrimento del documento non supplisce alla prova mancante quando esso avrebbe potuto essere acquisito presso la stessa società beneficiaria.
Le somme corrisposte ai soci a titolo di riscatto di polizze assicurative vita stipulate dalla società in favore di tutti i soci hanno una legittima causa solvendi e vanno detratte dal danno risarcibile per prelievi ingiustificati dal conto corrente sociale.
Non incorre nel vizio di ultrapetizione la condanna dell’amministratore e del socio al risarcimento del danno derivante da incassi in contanti di fatture di vendita non riversati alla società quando la domanda risarcitoria, come precisata nella prima memoria di trattazione, si estende agli ulteriori pagamenti o esborsi illegittimi da accertare in corso di causa, tanto più se le irregolarità sono emerse solo a seguito dell’esibizione dei documenti sociali ordinata dal giudice.
In ragione della natura contrattuale della responsabilità, grava sull’amministratore di s.r.l., e sul socio chiamato a risponderne in solido, l’onere di provare la non addebitabilità delle condotte contestate e il corretto adempimento dei propri obblighi, e l’irregolare tenuta delle scritture contabili, che renda complesso l’accertamento dei fatti, ricade sull’amministratore che ha determinato la confusione gestionale e non può essere opposta alle conclusioni della consulenza tecnica.
L’assenza di delibere assembleari che attribuiscano compensi ai soci rileva, ai fini della responsabilità per i prelievi dal conto corrente sociale, quale elemento di conferma della mancanza di prova di un’effettiva causale delle erogazioni, la cui giustificazione non può fondarsi su un’intesa intercorsa soltanto tra l’amministratore e il socio beneficiari.
La prova per testimoni dei pagamenti eseguiti dalla società in favore dei soci e della relativa causale, come quella del contratto di consulenza invocato a giustificazione dei pagamenti eseguiti in favore di una società terza, è inammissibile in ragione del limite posto dall’art. 2721 c.c.
Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio, la società che vi partecipa a seguito dell’integrazione del contraddittorio ha diritto alla rifusione delle spese di lite a carico dell’amministratore e del socio soccombenti, sicché l’omessa condanna in suo favore da parte del giudice di primo grado, che abbia liquidato le spese al solo socio che ha promosso l’azione, va emendata in accoglimento della sua impugnazione incidentale.
La contestazione del socio chiamato a rispondere in solido con l’amministratore ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., fondata sulla propria estraneità alle operazioni dannose, attiene al merito della responsabilità e non alla legittimazione passiva.
La responsabilità solidale del socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. sussiste anche quando, in assenza di un formale conferimento di poteri gestori, egli abbia di fatto concorso nell’operazione intrapresa dall’amministratore o l’abbia approvata ex ante, e richiede il dolo, ossia la previsione e la volontà dell’atto dannoso deciso o autorizzato nella piena consapevolezza delle sue caratteristiche e delle possibili conseguenze, non essendo sufficiente la mera volontà di intervenire nella gestione della società.