Costituisce abuso del processo l’azione con cui la società cessionaria di partecipazioni sociali, rappresentata dal liquidatore che è stato amministratore della società cedente poi fallita ed è imputato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla medesima cessione, chiede l’accertamento della simulazione assoluta o della nullità del contratto a oltre dieci anni dalla stipula e dopo l’avvio del procedimento penale, perché l’iniziativa risulta strumentale a eliminare il credito per il prezzo spettante al fallimento della cedente e ad alleggerire la posizione penale del legale rappresentante, arreca alla massa dei creditori un pregiudizio sproporzionato rispetto all’interesse perseguito e impiega lo strumento processuale per scopi estranei a quelli cui è preordinato [cessione dell’intera partecipazione in s.r.l. titolare di un terreno ipotecato a società veicolo partecipata dalla cedente, per un prezzo di 27,5 milioni di euro mai pagato né richiesto fino al fallimento della cedente].
L’interesse ad agire, condizione dell’azione da verificare ex ante sulla base della prospettazione della domanda, non è riferibile alla società né giuridicamente apprezzabile quando, ferma l’imputazione all’ente degli atti dell’amministratore in forza del rapporto di immedesimazione organica, le circostanze rivelano che il legale rappresentante si serve dello schermo della persona giuridica per perseguire scopi personali, tanto più se il debito che la società intende contestare è rimasto per anni iscritto nei bilanci della controparte senza alcuna contestazione.
L’autonomia e la separazione tra processo civile e processo penale, che impongono di valutare la validità del contratto in base alle norme civilistiche e agli esiti dell’istruttoria civile senza dare rilievo a quanto emerso nel procedimento penale, non escludono che il processo civile sia strumentalizzato in funzione degli esiti di quello penale, con conseguente configurabilità di un abuso del processo.
Il contratto di cessione di partecipazioni sociali attraverso il quale si realizza una condotta distrattiva penalmente rilevante come bancarotta fraudolenta è lecito ex se e civilisticamente valido, e non è in frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c., perché il reato non richiede che l’atto di disposizione sia in sé illecito e il risultato vietato della distrazione è perseguito dagli amministratori della società cedente senza incidere sulla genesi e sulla causa del contratto.
La sproporzione tra il prezzo e il valore delle partecipazioni cedute, l’originaria incapacità finanziaria della cessionaria, il mancato pagamento del prezzo e la prolungata inerzia della cedente nel recupero del credito non provano la simulazione assoluta della cessione quando il credito per il prezzo e la relativa plusvalenza risultano iscritti per anni nei bilanci della cedente, perché tale circostanza dimostra che la cessione è stata voluta dalle parti e l’omesso pagamento del prezzo non costituisce, da solo, prova dirimente della simulazione.
La cessione di partecipazioni sociali non è nulla per illiceità della causa in concreto ai sensi dell’art. 1343 c.c. per essere stata utilizzata al fine di esporre nel bilancio della società cedente una plusvalenza e un credito, perché la sua conclusione non determina di per sé la violazione delle norme imperative in materia di bilancio, dato che le appostazioni contabili sono decisioni successive alla stipulazione ed estranee alla fase genetica e alla struttura dell’accordo, e la causa concreta del contratto resta il trasferimento delle partecipazioni effettivamente avvenuto.
Il motivo illecito rilevante ai sensi dell’art. 1345 c.c. deve essere esclusivo e comune a entrambe le parti, requisiti che non possono essere inferiti se il motivo non si traduce in un’espressa clausola contrattuale e che non ricorrono quando una delle parti non trae alcuna concreta utilità dal risultato illecito perseguito dall’altra.
Il contratto in frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c. si caratterizza perché le parti raggiungono, con un mezzo in sé lecito, il medesimo risultato vietato dalla legge attraverso l’abuso del mezzo, la predisposizione di uno schema fraudolento e la distorsione della sua funzione ordinaria, mentre ricorre la violazione di norme imperative ai sensi dell’art. 1343 c.c. quando il risultato vietato è perseguito mediante un contratto la cui causa concreta si pone direttamente in contrasto con tali norme.
Il divieto di abuso del diritto, espressione del canone di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e del principio di buona fede oggettiva, presuppone il rispetto formale della norma attributiva e preclude l’esercizio di una posizione giuridica di vantaggio per finalità diverse da quelle per le quali l’ordinamento la riconosce, ovvero con modalità tali da arrecare alla controparte un pregiudizio ingiustificatamente sproporzionato rispetto all’interesse perseguito, e opera anche sul piano processuale ogni volta che lo strumento processuale impiegato risulti estraneo agli scopi ai quali è preordinato.
La simulazione presuppone un accordo simulatorio necessariamente bilaterale, preesistente o coevo alla stipula del negozio simulato, mentre la controdichiarazione ha natura probatoria e valore confessorio anche se successiva alla stipula, e l’individuazione della causa simulandi rileva soltanto come indizio rivelatore dell’accordo simulatorio, senza essere indispensabile ai fini dell’accertamento della simulazione.