Il credito del consorzio nazionale imballaggi per il contributo ambientale omesso deve ritenersi provato quando il consorzio produca le fatture emesse e annotate nei registri IVA, il verbale delle attività di verifica sottoscritto dal consorziato e non disconosciuto, dal quale risultino la commercializzazione di imballaggi soggetti al contributo e l’omessa dichiarazione e fatturazione dello stesso, e la documentazione delle attività ispettive svolte in contraddittorio senza che il consorziato abbia mai formulato contestazioni, perché in tal caso la quantità di imballaggi calcolata sulle fatture di acquisto del consorziato va ritenuta accertata e grava su quest’ultimo l’onere di allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, al quale non soddisfano contestazioni generiche e prive di supporto documentale sui volumi commercializzati sollevate per la prima volta in sede giudiziale [contributo ambientale e sanzione regolamentare per violazione degli obblighi di collaborazione nell’accertamento richiesti a una società che commercializza imballaggi in plastica, anche importati, dopo una procedura di regolarizzazione e un piano di rientro non onorati].
È dovuta dal consorziato la sanzione prevista dal regolamento consortile per la violazione degli obblighi di collaborazione nell’attività di accertamento del contributo ambientale quando la sua irrogazione gli sia stata comunicata ed egli nulla abbia dedotto al riguardo, né in sede di verifica né in giudizio.
Il contributo ambientale dovuto al consorzio nazionale imballaggi è proporzionato ai quantitativi di imballaggi immessi sul mercato nazionale, che i soggetti obbligati devono dichiarare periodicamente al consorzio, il quale, in difetto di dichiarazione, determina il contributo dovuto a seguito delle opportune verifiche, e il contributo va esposto in fattura in ogni passaggio della cessione dei beni costituenti imballaggi, mentre l’obbligo di dichiararlo e di corrisponderlo al consorzio resta in capo al solo produttore.
Il creditore che agisce per l’adempimento deve provare l’esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo dell’adempimento o gli altri fatti modificativi o impeditivi, perché dall’art. 2697 c.c. si desume il principio di presunzione di persistenza del diritto.