Dopo la pronuncia declinatoria della competenza, la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente va compiuta nelle forme previste dall’art. 125 disp. att. c.p.c., perché la riassunzione con ricorso è prevista soltanto nelle ipotesi espressamente contemplate dal codice di rito, sicché la sua tempestività si valuta con riferimento al momento in cui l’atto di riassunzione è notificato alla controparte e non a quello del deposito presso la cancelleria dell’ufficio davanti al quale il processo deve proseguire [domanda di nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 l. 287/1990, riassunta davanti alla sezione specializzata in materia di impresa con ricorso depositato nel termine di tre mesi assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente, seguito dalla sola notificazione del decreto di fissazione dell’udienza oltre un anno dopo].
Il giudizio riassunto con ricorso si estingue quando la parte interessata alla prosecuzione omette di notificare il ricorso alla controparte e si limita a notificarle il decreto di fissazione dell’udienza dopo la scadenza del termine per la riassunzione.
Quando l’estinzione del giudizio riassunto è dichiarata all’esito della controversia insorta tra le parti sull’eccezione di estinzione, le spese del procedimento sono poste a carico della parte che ha proposto la riassunzione.
La riassunzione proposta con ricorso anziché nelle forme previste dall’art. 125 disp. att. c.p.c. è nulla, ma per il principio di conservazione degli atti nulli può ritenersi tempestiva quando il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati alla controparte entro il termine previsto per la notificazione dell’atto di riassunzione.