Nel procedimento cautelare in materia di disegni e modelli, la precisazione con cui l’impresa che chiede tutela, a fronte della contestazione della titolarità del modello comunitario registrato, invoca la protezione dello stesso disegno come modello comunitario non registrato non costituisce domanda nuova quando si fonda sui medesimi fatti allegati nell’atto introduttivo ed è formulata in udienza e nella prima memoria con possibilità di replica, perché il procedimento cautelare si svolge omettendo ogni formalità non essenziale al contraddittorio e il contraddittorio ha potuto esplicarsi pienamente [top femminile da beach volley con chiusura «a cinturino» registrato presso l’EUIPO a nome della persona fisica amministratrice anziché della società che agiva in via cautelare contro un’impresa concorrente].
Difetta il fumus boni iuris della domanda cautelare di tutela del disegno o modello comunitario non registrato quando, secondo la stessa prospettazione di chi la propone, il periodo triennale di protezione previsto dall’art. 11 reg. (CE) n. 6/2002, decorrente dalla prima divulgazione al pubblico nell’Unione idonea a rendere il disegno conoscibile negli ambienti specializzati del settore, è già decorso alla data del deposito del ricorso.
La scarsa presenza del prodotto sul mercato, desunta da un numero esiguo di vendite nell’arco di un quinquennio, e la commercializzazione di prodotti con la medesima caratteristica da parte di una pluralità di imprese, anche di notorietà internazionale, escludono la capacità individualizzante della forma asseritamente imitata ai fini della concorrenza sleale per imitazione servile.
La domanda di concorrenza sleale per sfruttamento parassitario degli investimenti altrui, comunque qualificata ai sensi del n. 2 o del n. 3 dell’art. 2598 c.c., non può essere accolta quando l’impresa che lamenta lo sfruttamento non ha neppure genericamente allegato quale investimento abbia effettuato per l’ideazione del modello che assume sfruttato.
L’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non riguarda qualsiasi forma del prodotto altrui, ma soltanto le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, idonee a ricollegare il prodotto a una determinata impresa e non imposte dalle caratteristiche funzionali del prodotto, e l’onere di provare tale capacità individualizzante grava, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, su chi lamenta l’imitazione, anche nella forma attenuata propria del procedimento cautelare.
È validamente rilasciata la procura alle liti sottoscritta, in nome di una società di diritto straniero, dalla persona nominata amministratore unico in data anteriore al rilascio della procura, quando la nomina risulta dalla documentazione societaria prodotta con traduzione asseverata.