Integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 3, c.c. la condotta del socio incaricato della funzione commerciale che sfrutta i contatti con la clientela pervenuti alla società e le informazioni riservate sugli importi delle offerte sociali, presentandosi ai clienti come riferibile alla società per poi fatturare in proprio le prestazioni e proporre offerte di importo pari o inferiore a quelle della società, perché in tal modo utilizza la denominazione dell’impresa danneggiata per ingenerare nel cliente confusione circa l’identità della propria controparte e si avvale di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda [socio al 50% di s.r.l. operante come general contractor nelle ristrutturazioni agevolate da bonus edilizi che dirotta verso di sé e verso imprese terze i clienti acquisiti tramite il volantino pubblicitario della società, fatturando personalmente progettazione e studi di fattibilità].
Degli atti di concorrenza sleale può rendersi responsabile non soltanto un concorrente terzo rispetto all’impresa danneggiata, ma anche un socio della stessa società danneggiata dalla condotta sleale.
Non costituiscono danno risarcibile da concorrenza sleale i compensi corrisposti dalla società al socio per l’attività di procacciamento della clientela effettivamente svolta, perché la condotta sleale interviene in un momento successivo, con la distrazione dei clienti procacciati a vantaggio proprio o di imprese terze.
Il danno da storno della clientela attuato dal socio mediante confusione si commisura alle somme che questi ha fatturato in proprio ai clienti distolti, trattandosi di importi che avrebbero dovuto essere incassati dalla società danneggiata, la quale aveva già remunerato il procacciamento di quei clienti.
La confusione ingenerata nella clientela circa l’identità della controparte contrattuale cagiona all’impresa danneggiata un danno all’immagine commerciale per perdita di credibilità sul mercato, più concreto e accentuato quando i clienti attribuiscono all’impresa gli inadempimenti dell’autore dell’illecito, e in difetto di ulteriori allegazioni tale danno si presume circoscritto ai casi documentati in giudizio ed è liquidato in via equitativa.
Il cessionario del credito risarcitorio da concorrenza sleale, entrato nel giudizio promosso dalla società danneggiata, ha diritto alla condanna del responsabile al risarcimento in proprio favore.
Le dichiarazioni favorevoli rese in sede di interrogatorio formale dall’autore della condotta contestata, prive di riscontro probatorio e poco verosimili a fronte di univoche risultanze documentali, non valgono a superare la prova documentale della concorrenza sleale.
Il lucro cessante derivante dallo storno di clientela non può essere liquidato neppure in via equitativa quando l’impresa danneggiata opera come general contractor e non come esecutrice diretta dei lavori, sicché il suo margine non è agevolmente parametrabile all’importo complessivo dei lavori preventivati, e manca la prova certa dell’esecuzione dei lavori e della loro misura, perché in difetto di supporti probatori anche solo indicativi la quantificazione sconfinerebbe nell’arbitrio e le conseguenze della carenza di prova ricadono sulla parte che ne è onerata.