Il creditore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, titolare di un credito accertato con sentenza definitiva e garantito da ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili sociali, ha legittimazione e interesse ad agire nei confronti del socio per ottenere l’accertamento dell’estinzione della società e del trasferimento in capo al socio, dalla data della cancellazione, degli immobili non compresi nel bilancio di liquidazione e ancora intestati alla società nei registri immobiliari e catastali, con ordine al conservatore dei registri immobiliari di trascrivere la sentenza, perché l’estinzione che non comporti il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società determina un fenomeno di tipo successorio in favore dei soci [s.r.l. in liquidazione cancellata con aree urbane ancora intestate; credito acquistato mediante cessione in blocco da una banca; socio unico].
Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 168/2003, la controversia che ha a oggetto l’accertamento dell’estinzione di una società di capitali e del conseguente trasferimento al socio dei beni sociali non compresi nel bilancio di liquidazione.
Quando all’estinzione della società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa.