È inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il motivo d’appello che si limita a denunciare come errore macroscopico o eccesso di potere la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio richiesta per accertare la contraffazione del marchio, senza criticare puntualmente la ricostruzione in fatto e le argomentazioni in diritto con cui il giudice di primo grado, procedendo direttamente al confronto tra i segni sulla base delle evidenze in atti, ha affermato la contraffazione e, di conseguenza, la superfluità della consulenza [marchio denominativo e figurativo registrato per capi di abbigliamento e uso, da parte di un produttore dello stesso settore, di un segno sostanzialmente identico, privo soltanto della lettera finale preceduta da apostrofo].
L’autore della contraffazione non ha interesse a dolersi della quantificazione dei propri utili compiuta dal consulente tecnico d’ufficio quando il danno è stato liquidato, ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.i., secondo il criterio del lucro cessante, risultato superiore, e non secondo quello della restituzione degli utili, perché tale quantificazione non ha influito sul risarcimento liquidato al titolare del marchio.
Integra un venire contra factum proprium, e costituisce un profilo di censura inammissibile, la doglianza dell’autore della contraffazione secondo cui il consulente tecnico d’ufficio non avrebbe tenuto conto delle sue risultanze contabili nella quantificazione degli utili, quando egli stesso non ha eseguito l’ordine di esibizione delle scritture contabili emesso dal giudice di primo grado.
È inammissibile, per mancanza di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, la critica rivolta alla consulenza tecnica d’ufficio in punto di danno emergente da investimenti pubblicitari quando al consulente non è stato conferito alcun incarico di quantificare tale voce di danno e la relazione non contiene le valutazioni censurate.
La domanda di riassegnazione del nome a dominio registrato in violazione dell’art. 22 c.p.i., formulata dal titolare del marchio già nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., non può essere respinta come proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, e il giudice d’appello che rileva l’errore ordina la riassegnazione del nome a dominio al titolare del marchio.
La proposizione di un appello inammissibile, in nessun modo correlato con la motivazione della sentenza di primo grado, integra un agire in giudizio quantomeno con colpa grave e giustifica la condanna, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma determinata in via equitativa in misura pari ai compensi liquidati per il grado, al netto del rimborso forfettario e degli accessori, oltre alla condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Non soddisfa il requisito di specificità previsto dall’art. 342 c.p.c. la parte dell’atto d’appello che, pur rubricata come censura alla ricostruzione dei fatti, si limita a indicare i capi della sentenza impugnati senza sviluppare alcuna critica alla ricostruzione in fatto operata dal giudice di primo grado.
La decisione di disporre una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che deve tuttavia motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti per la decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza per la mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare.