La cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese della s.r.l. in liquidazione per omesso deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi, ai sensi dell’art. 2490, ultimo comma, c.c., intervenuta in pendenza del giudizio sull’azione di responsabilità promossa contro l’amministratore, non determina la cessazione della materia del contendere, perché il credito risarcitorio controverso si trasmette ai soci, la remissione del debito deve essere allegata e provata con rigore e la natura non volontaria della cancellazione esclude la configurabilità di un intento remissorio, tanto più quando il socio, costituitosi dopo la riassunzione anche quale successore della società estinta, insista nella pretesa risarcitoria [azione di responsabilità promossa dalla s.r.l. e da un socio contro l’amministratore titolare del 50% delle quote; cancellazione della società dopo la notificazione dell’atto d’appello].
La cancellazione dal registro delle imprese della s.r.l., litisconsorte necessaria nell’azione sociale di responsabilità esercitata anche dal socio ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., intervenuta dopo la notificazione dell’atto d’appello e prima della scadenza del termine per la costituzione, determina l’interruzione automatica del processo ai sensi dell’art. 299 c.p.c., che non è impedita dalla costituzione della società estinta per mezzo del liquidatore né da quella del socio che non si costituisca nella esplicita veste di successore, e il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’interruzione.
L’amministratore di s.r.l. che si sia dimesso dalla carica di amministratore unico assumendo in pari data quella di co-amministratore risponde, quantomeno in solido, del danno subito dalla società per il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni da essa assunte, costituito dall’importo corrisposto in via transattiva per la penale da ritardato sgombero di un immobile altrui e dalle spese processuali liquidate all’esito del procedimento cautelare diretto alla sua liberazione.
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, delle domande formulate con l’atto d’appello, che di per sé non fa presumere la rinuncia, ne comporta l’abbandono quando dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte emerga il venir meno dell’interesse a coltivarle, come avviene se la parte chieda la declaratoria di cessazione della materia del contendere e indichi quali sole questioni residue l’inammissibilità dell’appello incidentale, la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive e la condanna per lite temeraria.
È inammissibile per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 342 c.p.c. l’appello incidentale che si limiti a esporre una propria ricostruzione della vicenda storica, offrendo di suffragarla con prove costituende, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata e senza indicarne le parti censurate, e l’inammissibilità si estende alle istanze istruttorie formulate a sostegno di tale ricostruzione.
L’istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive ai sensi dell’art. 89 c.p.c. dà luogo a una statuizione autonoma rispetto all’oggetto della causa, sicché il motivo d’appello che, a fronte del rigetto in primo grado per genericità, si limiti a reiterare l’istanza individuando per la prima volta le espressioni censurate, senza confrontarsi con la ratio della decisione, è inammissibile per difetto di specificità.
Il difetto di sottoscrizione della procura in calce alla comparsa contenente l’appello incidentale non ne determina l’inammissibilità quando tra gli allegati della comparsa figuri il mandato alle liti debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società, e il successivo deposito di una nuova procura sottoscritta in forma analogica dal legale rappresentante e digitalmente dal difensore sana comunque ogni eventuale vizio ai sensi dell’art. 182 c.p.c.
La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. presuppone la totale soccombenza della parte cui è imputata e non è configurabile in caso di soccombenza reciproca, come quando resti ferma la condanna risarcitoria pronunciata a carico di chi la invoca.
Nell’azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. la società è litisconsorte necessaria, perché il socio agisce come sostituto processuale e l’eventuale condanna dell’amministratore rifluisce unicamente nel patrimonio sociale, e alla legittimazione del socio concorre quella diretta della società.