Il potere dei soci titolari di almeno un terzo del capitale di s.r.l. di convocare direttamente l’assemblea ai sensi dell’art. 2479, comma 1, c.c. ha carattere sostitutivo e non concorrente rispetto a quello dell’organo amministrativo, sicché presuppone l’inerzia degli amministratori a fronte di una preventiva richiesta dei soci, ed è invalida la convocazione effettuata dai soci senza avere prima sollecitato l’organo amministrativo, perché la concorrenza dei due poteri potrebbe creare situazioni di stallo e il rischio di assemblee parallele, con grave nocumento per l’ordinato svolgimento dei processi decisionali della società [revoca del consiglio di amministrazione deliberata in assemblea convocata da soci titolari complessivamente del 60% del capitale, senza previa richiesta al presidente del consiglio cui lo statuto attribuiva la convocazione].
La previsione dell’art. 2479, comma 1, c.c., che consente ai soci titolari di almeno un terzo del capitale di sottoporre direttamente argomenti alla decisione dei soci anche in materie non riservate alla loro competenza, è inderogabile e legittima tali soci a convocare l’assemblea anche quando lo statuto attribuisca la convocazione al solo organo amministrativo, perché, in mancanza di un rimedio giudiziale analogo a quello previsto dall’art. 2367 c.c. per la società per azioni, il socio di minoranza qualificata resterebbe altrimenti privo di tutela contro l’inerzia o l’ostruzionismo degli amministratori, anche in materia di revoca degli stessi.
È invalida la deliberazione dell’assemblea di s.r.l. che, con all’ordine del giorno la revoca del consiglio di amministrazione e la nomina del nuovo organo amministrativo, modifica il sistema di amministrazione sostituendo il consiglio con un amministratore unico, perché tale materia non rientra nell’argomento indicato o comunque l’ordine del giorno non è sufficientemente chiaro, dovendo l’elenco delle materie da trattare consistere in un’indicazione sintetica, chiara e non ambigua, specifica e non generica.