La sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata non deve contenere alcuna statuizione sulla determinazione della quota di reddito necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, perché l’art. 270, comma 2, c.c.i.i. non la prevede, diversamente da quanto disponevano gli artt. 9 e 10 della l. 3/2012, sicché la statuizione eventualmente adottata è nulla e la relativa determinazione spetta, dopo l’apertura della procedura e su richiesta del liquidatore, al giudice delegato nel rispetto dei limiti di cui all’art. 268, comma 4, c.c.i.i. [impugnazione della debitrice sovraindebitata, che chiedeva di limitare il versamento mensile alla somma indicata nella proposta, avverso la sola statuizione della sentenza di apertura che aveva fissato il limite di reddito trattenibile ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., acquisendo alla procedura l’eccedenza, comprensiva del canone di locazione di un immobile].
Nella liquidazione controllata le somme dovute al debitore a titolo di stipendio o di canone di locazione sono comprese tra le poste attive della procedura, e dopo l’apertura il liquidatore può trattenere da subito la quota mensile di reddito indicata nella proposta del debitore, mentre spetta al giudice delegato determinare in via definitiva la misura del loro assoggettamento alla liquidazione, escludendo i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e le retribuzioni per la quota occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Il provvedimento del giudice delegato della liquidazione controllata è reclamabile ai sensi dell’art. 124 c.c.i.i., perché la liquidazione controllata appartiene allo stesso genus della liquidazione giudiziale, come si desume dalla sua collocazione nel titolo dedicato a quest’ultima e dai plurimi richiami alla relativa disciplina, e il reclamo consente ai creditori, estranei alla fase di apertura e al reclamo del debitore contro la sentenza di apertura, di far valere le proprie ragioni.
Il reclamo contro la sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata è disciplinato dall’art. 51 c.c.i.i., richiamato dall’art. 270, comma 5, c.c.i.i., e non richiede la concessione di termini per il deposito di memorie.