L’importo dei tributi e dei contributi non versati non costituisce danno imputabile all’amministratore, perché l’obbligo di pagamento sorge dallo svolgimento dell’attività sociale, mentre sono risarcibili le sanzioni, gli interessi e gli aggi di riscossione addebitati alla società; all’attore basta allegare l’inadempimento dell’obbligo di provvedere al pagamento di imposte e contributi, anche predisponendo un assetto amministrativo idoneo a rispettare le scadenze fiscali, mentre spetta all’amministratore provare che l’inadempimento non poteva essere evitato per mancanza di liquidità o per la necessità di destinarla a scopi più urgenti.
A fronte dello specifico addebito di distrazione [per la vendita di veicoli aziendali il cui prezzo era stato compensato con un credito dell’acquirente non risultante dalle scritture contabili e per il residuo delegato a un fornitore], l’amministratore ha l’onere di dimostrare l’esistenza dei debiti estinti e la destinazione delle somme a fini sociali, sicché dal mancato assolvimento di tale onere si desume la distrazione e il danno corrisponde al corrispettivo mai incassato.
La mancata riscossione di crediti sociali, anche quando derivi da una condotta distrattiva [la vendita di beni aziendali a una società riconducibile al padre dell’amministratrice senza pagamento del prezzo], si traduce in danno al patrimonio sociale soltanto quando il credito sia divenuto irrecuperabile, sicché l’attore deve provare l’effettività del credito e la sua sopravvenuta irrecuperabilità per prescrizione, insolvenza del debitore o mancanza della documentazione necessaria.
La transazione tra il curatore e l’ex amministratrice, autorizzata dal giudice delegato e avente ad oggetto la reintegrazione del patrimonio sociale per specifiche operazioni contestate, è una transazione speciale che, ai sensi dell’art. 1364 c.c., non si estende alle condotte rimaste estranee all’accordo, sicché non preclude la successiva azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. per le altre condotte di mala gestio.
La qualifica di amministratore di fatto richiede l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione, con inserimento sistematico nella gestione dell’impresa desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative, sicché non bastano la riscossione in un’unica occasione di un assegno destinato alla società né la prestazione di una fideiussione [a garanzia di un mutuo concesso alla società da parte del coniuge dell’amministratrice], che costituisce attività di mera garanzia e non attività gestoria.
L’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili non comporta di per sé un danno per la società o per i creditori sociali, né giustifica la liquidazione del danno nella misura della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato, perché la contabilità registra gli accadimenti economici senza determinarli, sicché l’attore deve allegare un danno determinato dalla condotta inadempiente.