La malafede che preclude la registrazione del marchio ai sensi dell’art. 19 c.p.i. non coincide con la mera consapevolezza di violare un diritto altrui, ma ricorre quando la registrazione è compiuta con scopo emulativo, profittatorio o comunque al fine di pregiudicare l’altrui attività imprenditoriale in una prospettiva anticoncorrenziale, sicché non è in malafede la registrazione del marchio di fatto di una società [in accomandita semplice, poi fallita] da parte del suo socio accomandante e creditore pignoratizio [una società immobiliare riconducibile alla stessa famiglia], operante in un settore diverso e avvenuta oltre due anni prima della domanda di concordato, al fine di conservare il valore degli stampi dati in pegno sui quali il marchio era impresso.
L’onere di provare la malafede del registrante, quale requisito impeditivo della registrazione, grava ai sensi dell’art. 121 c.p.i. su chi agisce per la nullità del marchio.
L’azione di nullità del marchio mira a impedire l’utilizzo del segno da parte di chi non ne sia legittimato, e non a reintegrare il patrimonio come le azioni revocatorie o recuperatorie, sicché non assume rilievo l’intento distrattivo della registrazione compiuta in prossimità della crisi della società titolare del marchio di fatto.
Non è nulla per difetto di novità ai sensi dell’art. 12 c.p.i. la registrazione del marchio di fatto di una società compiuta con la sua autorizzazione [da parte di una società collegata], che non ne pregiudica l’utilizzo da parte del titolare.