La domanda di accertamento della simulazione assoluta di una cessione onerosa di quote di s.r.l. va respinta quando gli elementi presuntivi dedotti, relativi al prezzo e al suo incasso, non consentono di ritenere provata la simulazione e risulta che le parti hanno voluto gli effetti del contratto, regolarmente comunicato al registro delle imprese, e che le quote sono effettivamente uscite dal patrimonio del cedente, che ne aveva la libera disponibilità, per entrare in quello del cessionario [cessione di quote di s.r.l. impugnata per simulazione assoluta da una società che si afferma creditrice e dai suoi soci, unitamente a domande risarcitorie contro l’ex amministratore e contro società asseritamente concorrenti].
La domanda di risarcimento del danno per perdita di commesse e per sviamento di vendite verso imprese asseritamente concorrenti va respinta quando la consulenza tecnica d’ufficio, condotta sui soli bilanci, non consente di superare le lacune documentali imputabili alla mancata produzione, da parte della società che si assume danneggiata, della documentazione necessaria, quale organigramma, registri IVA e fatture emesse, per verificare la sovrapponibilità delle reti di vendita, quantificare la perdita di commesse e il mancato guadagno e accertare il nesso causale tra la contrazione delle vendite della danneggiata e l’incremento di quelle delle concorrenti.
Elementi caratterizzanti della simulazione sono l’apparenza contrattuale, derivante dalla creazione di una doppia e simultanea situazione giuridica soggettiva dei simulanti, l’una nei rapporti con i terzi e l’altra nei rapporti tra loro, e l’accordo simulatorio, cioè l’intesa tra le parti per dar vita al negozio simulato, che costituisce il necessario elemento di collegamento tra situazione apparente e situazione reale, mentre il negozio simulato, nella simulazione assoluta, è del tutto privo di effetti sostanziali.
Il creditore, in quanto terzo rispetto al contratto simulato, può provare la simulazione assoluta anche mediante presunzioni, purché precise e concordanti e valutate sia analiticamente sia nella loro convergenza globale, quali la collocazione temporale della stipulazione, l’identità delle parti contraenti, come nella cessione tra familiari, l’incongruità del prezzo rispetto al valore del bene, la mancata prova dell’effettivo pagamento del corrispettivo, il permanere di situazioni di fatto incompatibili con l’effettivo trasferimento e le irregolarità nelle dichiarazioni fiscali relative all’operazione.