Nel finanziamento effettuato dal socio a favore della società, tenuta alla restituzione del tantundem è soltanto la società beneficiaria e non gli altri soci, salvo che questi abbiano espressamente assunto l’obbligo di restituire al socio finanziatore le somme erogate, sicché la scrittura con cui i soci si impegnano a rimborsare pro quota il socio che ha fornito la provvista per il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale vincola soltanto i soci che l’hanno sottoscritta [versamenti a titolo di mutuo eseguiti da due soci di s.r.l. per ripianare perdite e fornire la provvista per la sottoscrizione dell’aumento di capitale, con scrittura privata di impegno alla restituzione pro quota sottoscritta da un solo socio].
Non costituisce riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione la scrittura privata con cui i soci prendono atto dell’esistenza di reciproci rapporti di debito e di credito derivanti da finanziamenti effettuati in favore della società o degli altri soci e si obbligano a concludere una successiva scrittura per determinarne l’esatto ammontare, perché il riferimento generico a tali rapporti non consente di desumere il riconoscimento degli specifici crediti fatti valere dal socio finanziatore.
Il verbale di assemblea nel quale un socio rammenta l’impegno dei soci a restituire al socio finanziatore le anticipazioni fatte alla società non appena incassato il ricavato della vendita di terreni contiene una mera enunciazione generica delle anticipazioni e dell’obbligo restitutorio, inidonea sia a interrompere la prescrizione sia a provare l’esistenza del credito del socio finanziatore verso gli altri soci.
Il credito del socio alla restituzione dei versamenti eseguiti in favore della società a titolo di mutuo può ritenersi provato sulla base delle registrazioni del libro giornale, della mancata contestazione della società e di scritture private e verbali assembleari che danno atto dell’esistenza del credito, mentre l’avvenuta restituzione, la cui prova grava sulla società, non può desumersi dalle sole risultanze del bilancio, che può riportare il dato in modo erroneo o appostarlo in una parte non corretta del documento contabile, in assenza di elementi che dimostrino effettivi pagamenti in favore del socio.
La società controllante non è tenuta a corrispondere il compenso per l’incarico di imprenditore agricolo professionale svolto dal socio presso una società controllata, ancorché la nomina e l’emolumento siano stati deliberati dalla controllante, perché la controllata è un soggetto terzo dotato di propria soggettività giuridica, e il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio anche in mancanza di eccezione della società.
Sulle somme dovute dalla società al socio per la restituzione di finanziamenti decorrono gli interessi legali dalla messa in mora, mentre non sono dovuti la rivalutazione monetaria, in mancanza di specifica allegazione e prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c., né interessi convenzionali superiori a quelli legali, in mancanza di prova di un accordo in tal senso con la società.
Chi chiede la restituzione di somme date a mutuo deve provare non solo la consegna del denaro ma anche il titolo da cui deriva l’obbligo di restituzione, perché una somma di denaro può essere consegnata per varie cause, e la deduzione di un titolo diverso da parte di chi l’ha ricevuta non costituisce eccezione in senso sostanziale e non inverte l’onere della prova.
Non sono utilizzabili ai fini della decisione i documenti prodotti con le memorie conclusive, dopo la precisazione delle conclusioni e l’assunzione della causa in decisione, quando si tratta di documenti formati prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni e non è stata proposta tempestiva istanza di rimessione in termini.