La pubblicazione non autorizzata di un’opera fotografica sulla pagina social di un’impresa, per finalità commerciali, costituisce violazione del diritto d’autore anche se avvenuta in buona fede, perché il reperimento dell’immagine sul web, anziché in una banca di immagini, impone a chi intenda utilizzarla di accertarne la fonte e di verificare se sia protetta dal diritto d’autore [fotografia panoramica di una città ripresa dall’alto all’alba, pubblicata senza consenso sulla pagina Facebook di una società di organizzazione di eventi; domanda risarcitoria del sublicenziatario dei diritti di sfruttamento economico proposta con il procedimento europeo per le controversie di modesta entità].
Una fotografia di paesaggio urbano costituisce opera fotografica protetta ai sensi dell’art. 2, n. 7, l. 633/1941 quando, oltre a esprimere la competenza tecnica e la professionalità dell’autore nella scelta dell’inquadratura e del momento dello scatto, è frutto di una rielaborazione creativa dell’immagine mediante il dosaggio di filtri, tecniche di chiaroscuro e una particolare cromia, idonea a conferirle un effetto che trascende la realtà nella vividezza dei colori e nel risalto dato agli elementi del paesaggio, fino a suscitare una sensazione di tridimensionalità.
Il danno da utilizzazione non autorizzata di un’opera fotografica può essere liquidato secondo il criterio del prezzo del consenso di cui all’art. 158 l. 633/1941, assumendo a parametro il compenso che l’utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere per la licenza d’uso dell’immagine senza attribuzione all’autore, desumibile dal tariffario pubblicato dal titolare dei diritti sul proprio sito web, con interessi legali dalla data della prima pubblicazione.
I contratti di licenza e di sublicenza dei diritti di sfruttamento economico su opere fotografiche, non soggetti a obbligo di registrazione e rispetto ai quali l’autore della violazione è terzo, costituiscono elementi di prova dei fatti storici ad essi sottesi liberamente valutabili dal giudice, e l’onere di provarne la genuinità sorge, per chi intenda avvalersene, soltanto a fronte di una contestazione specifica che indichi le ragioni per cui i documenti non possano ritenersi autentici.
All’opera di un autore straniero non domiciliato in Italia e non pubblicata per la prima volta in Italia si applica la legge italiana sul diritto d’autore, in forza del combinato disposto degli artt. 185, comma 3, e 186, comma 1, l. 633/1941 e del principio del trattamento nazionale di cui all’art. 5 della Convenzione di Berna, quando la protezione è chiesta in Italia, ove ha sede l’impresa utilizzatrice e ove si assume avvenuta la pubblicazione illecita.
Nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al Reg. CE n. 861/2007, quando la domanda risarcitoria è stata limitata a 5.000 euro per accedere a tale procedimento, non può essere riconosciuta l’ulteriore somma richiesta per i costi sostenuti per la raccolta delle prove della violazione, perché essa costituisce una voce di danno eccedente quel limite.
Le allegazioni relative a pratiche commerciali scorrette sanzionate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato a carico di un soggetto terzo, asseritamente collegato al titolare dei diritti d’autore, non incidono sulla legittimazione di quest’ultimo quando manchino elementi da cui desumere tale collegamento e il procedimento sanzionatorio non lo abbia riguardato.
La fotografia gode della tutela del diritto d’autore quale opera fotografica ai sensi dell’art. 2, n. 7, l. 633/1941 quando presenta carattere creativo, ossia un’impronta personale anche di grado minimo da cui traspaiano la sensibilità e l’interpretazione personale della realtà da parte dell’autore, e non si limita a una rappresentazione oggettiva di luoghi, persone o oggetti, mentre le fotografie prive di carattere creativo sono protette come oggetto di diritti connessi ai sensi degli artt. 87 e seguenti l. 633/1941, a condizione che rechino le indicazioni prescritte dall’art. 90 l. 633/1941.