Il decreto con cui la corte d’appello, in sede di reclamo, accoglie con effetti irreversibili una domanda di inibitoria collettiva proposta ai sensi dell’art. 840-sexiesdecies c.p.c. è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., in quanto provvedimento decisorio su diritti, non soggetto a reclamo e modificabile o revocabile soltanto per fatti sopravvenuti. [Nel caso di specie, la corte d’appello, in accoglimento della domanda proposta da un gruppo di cittadini, aveva ordinato alle società che gestiscono lo stabilimento siderurgico di Taranto, in amministrazione straordinaria, la sospensione dell’attività dell’area a caldo, la cui fermata avrebbe comportato, secondo le ricorrenti, danni irreversibili agli altiforni e ai cowper.]
Il provvedimento che conclude il giudizio di inibitoria collettiva ai sensi dell’art. 840-sexiesdecies c.p.c., ove emesso dalla sezione specializzata della corte d’appello, è definitivo, perché non è suscettibile di altra impugnazione né destinato a essere assorbito in un provvedimento ulteriore, ed è idoneo a incidere con efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, su diritti soggettivi di rango primario, in sede contenziosa e nel contraddittorio tra le parti; quando l’incisione di diritti di natura personalissima e di rango costituzionale, come il diritto alla salute, determina effetti pratici irreversibili, il profilo della decisorietà tende ad assorbire quello della definitività.
L’azione inibitoria collettiva prevista dall’art. 840-sexiesdecies c.p.c. non ha strutturalmente natura cautelare, come conferma l’assenza di richiami al rito cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c., perché appartiene agli istituti di tutela preventiva e immediata volti a impedire la lesione irreversibile di beni come la vita, la salute e l’ambiente salubre e dà luogo a un giudizio ordinario, di tipo camerale, a cognizione sommaria, affidato in via esclusiva alle sezioni specializzate in materia di impresa, che assicura una tutela diretta, non meramente conservativa, e immediata, non soltanto anticipatoria, senza che sia ipotizzabile una successiva causa di merito.
La domanda di inibitoria collettiva ai sensi dell’art. 840-sexiesdecies c.p.c. è proponibile nei confronti di imprese ammesse all’amministrazione straordinaria, perché l’azione non ha natura individuale né esecutiva o cautelare, che sole ne impedirebbero la proposizione o la prosecuzione ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 270/1999, e l’ordine inibitorio non determina alcun effetto segregativo sui beni dell’impresa, incidendo solo sulle modalità di esercizio dell’attività produttiva, che deve svolgersi nel rispetto di beni di rango costituzionale come la salute e l’ambiente.
Spetta al giudice ordinario l’azione inibitoria collettiva promossa da cittadini nei confronti del gestore di uno stabilimento industriale munito di autorizzazione integrata ambientale, perché il petitum sostanziale non è l’annullamento dell’autorizzazione ma l’inibitoria di una condotta del privato pregiudizievole alla salute di una collettività, sicché la situazione dedotta in giudizio è un diritto soggettivo costituzionalmente tutelato; la conformità dell’attività nociva ai provvedimenti autorizzativi non incide sul riparto di giurisdizione ma soltanto sui poteri del giudice ordinario, il quale, ove ne ravvisi l’illegittimità, deve disapplicare la regolazione amministrativa e imporre la cessazione o l’adeguamento dell’attività.
Non ricorre il difetto assoluto di giurisdizione per sconfinamento nella sfera della discrezionalità amministrativa quando il giudice ordinario, senza annullare l’autorizzazione integrata ambientale e senza impartire ordini all’amministrazione estranea al giudizio, si limita a disapplicarla in via incidentale e a inibire alle società convenute la prosecuzione delle condotte pregiudizievoli, individuando l’obiettivo da perseguire e facendo salvi la normativa procedimentale e la discrezionalità tecnica delle amministrazioni competenti nel procedimento di riesame. [Nel caso di specie, l’obiettivo indicato era la rimozione dell’amianto residuo e la riconduzione delle emissioni entro limiti di non nocività.]
Il giudice ordinario può disapplicare in via incidentale, ai sensi dell’art. 5 l. 2248/1865, all. E, l’autorizzazione integrata ambientale che non costituisce l’oggetto diretto del giudizio né il fondamento del diritto fatto valere, ma soltanto un antecedente della condotta pregiudizievole, per contrasto con la direttiva 2010/75/UE come interpretata dalla Corte di giustizia, perché la disapplicazione non incide sull’esistenza formale dell’atto ma ne impedisce l’operatività nel caso concreto, con effetti che investono solo di riflesso l’amministrazione, libera di valutare il futuro rilascio dell’autorizzazione, e gli stakeholders dell’impresa; il sindacato sulla legittimità di un atto che implica la soluzione di questioni tecniche non comporta la sostituzione del giudice all’amministrazione, specie quando incida su diritti fondamentali come la vita e la salute di una collettività.
Ai fini del rilascio o del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale deve essere considerata ogni sostanza scientificamente nota come inquinante e nociva che possa essere emessa dall’installazione o generata dall’attività ivi svolta, non necessariamente sotto forma di emissione nel corso del processo produttivo ma anche come sostanza presente nello stabilimento e soggetta a possibile dispersione nell’ambiente, come i filamenti e le microfibre di amianto. [Nel caso di specie, nello stabilimento erano ancora presenti 2.140 tonnellate di amianto, con funzione di isolante termico, nell’intercapedine tra la corazza esterna e i mattoni refrattari dei cowper degli altiforni.]
L’art. 13, comma 2, d.P.C.M. 29 settembre 2017, recante il piano ambientale con valenza di autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento siderurgico di Taranto, imponeva, in aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa speciale, la rimozione dell’amianto presente nello stabilimento secondo un programma organico da realizzare entro il 23 agosto 2023, sicché è illegittima, per contrasto con la direttiva 2010/75/UE come interpretata dalla Corte di giustizia, l’autorizzazione integrata ambientale che, nulla prevedendo sulla rimozione, avalla di fatto una proroga sostanzialmente indefinita di quel termine. [Nel caso di specie, l’autorizzazione rilasciata nel 2025 aveva di fatto prorogato il termine per la rimozione integrale dell’amianto fino al 2037, data della propria scadenza.]
Nel giudizio di inibitoria collettiva l’accertamento dei pericoli gravi e rilevanti che impongono la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 8, par. 2, direttiva 2010/75/UE va condotto tenendo conto che l’art. 840-sexiesdecies c.p.c. mira soltanto a inibire condotte che possano arrecare pregiudizio a una pluralità di individui, con una tutela di tipo prevalentemente preventivo, e consente di avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici, nonché del principio di precauzione, in forza del quale, in caso di pericoli anche solo potenziali per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione, senza attendere che siano pienamente dimostrate l’esistenza e la gravità dei rischi. [Nel caso di specie, il giudizio di pericolosità attuale dell’amianto si è fondato sulla prescrizione di rimozione già contenuta nell’autorizzazione del 2017, sull’usura e sulle vibrazioni cui sono soggetti i cowper, sugli incidenti verificatisi nello stabilimento e sull’obsolescenza degli impianti.]
L’interesse a ricorrere per cassazione cessa solo quando il bene della vita sia stato acquisito aliunde, mentre la circostanza che, dopo la definizione dei gradi di merito, divenga materialmente impossibile, anche per fatto della controparte, il conseguimento delle utilità originariamente perseguite non fa cessare di per sé la materia del contendere in assenza di una regolamentazione alternativa concordata tra le parti. [Nel caso di specie, l’interesse delle società ricorrenti è stato ritenuto persistente perché l’ordine di sospensione era stato eseguito mantenendo gli altiforni in stato di preriscaldo (hot stand-by), in funzione dell’eventuale riavvio, e non mediante spegnimento a freddo.]
Qualora la decisione impugnata si fondi su più rationes decidendi distinte e autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, l’infondatezza delle censure mosse a una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre. [Nel caso di specie, le censure relative alle polveri sottili sono state dichiarate inammissibili a seguito del rigetto di quelle relative all’amianto.]
Le censure che, sotto il profilo del difetto di giurisdizione, contestano il modo in cui il giudice ordinario ha esercitato un potere che gli spetta attengono ai limiti interni della giurisdizione ed esorbitano dallo scrutinio di cui all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.