Quando lo statuto consortile prevede che lo scioglimento del consorzio non possa avvenire prima che siano ultimate le prestazioni dei contratti in corso di esecuzione, il contratto consortile conserva efficacia ultrattiva dopo la scadenza del termine di durata, anche in difetto di proroga, per gli atti e le delibere diretti alla definizione dei rapporti pendenti, all’approvazione del bilancio e alla messa in liquidazione del consorzio [come la transazione che definisce i rapporti correnti con un terzo], i quali non possono perciò ritenersi radicalmente nulli.
La ratifica, da parte dell’assemblea dei consorziati, dell’operato del consiglio direttivo e delle delibere assunte dopo la scadenza del termine di durata, seguita dalla delibera di messa in liquidazione, manifesta la volontà della maggioranza dei consorziati in ordine all’efficacia ultrattiva del contratto consortile e priva di fondamento il periculum in mora fondato sul pregiudizio patrimoniale derivante dall’irregolare adozione di quegli atti.
Il fondo consortile funge da garanzia per il soddisfacimento dei creditori del consorzio, sicché le spese correnti, compresi gli oneri derivanti da una transazione, sono coperte con le contribuzioni dei consorziati in ragione delle rispettive partecipazioni.
Il reclamo cautelare ha natura devolutiva entro i limiti delle censure proposte nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le statuizioni del primo giudice prive di specifico motivo di reclamo restano ferme, ed è irrituale il reclamo incidentale con cui la parte resistente chiede di dichiarare inammissibile la domanda cautelare per omessa impugnazione delle delibere consortili nel termine di cui all’art. 2606 c.c., questione esaminata solo incidenter tantum in prima istanza.