Non sussistono i presupposti per l’annullamento delle deliberazioni dell’assemblea di un’associazione ai sensi dell’art. 23 c.c. quando la riunione, anche se non ritualmente convocata, si sia tenuta nell’ora e nel luogo comunicati agli associati e abbia deliberato su tutti i punti all’ordine del giorno, perché l’associato che vi abbia partecipato e l’abbia abbandonata in una fase iniziale per dissidi di natura procedurale non può sindacarne ex post i contenuti [impugnazione, da parte di un’associata, delle deliberazioni di un’associazione sportiva dilettantistica sull’ammissione di nuovi associati, sulla nomina del presidente e del vicepresidente e sulla conferma del consiglio direttivo, adottate in seconda convocazione dopo che l’associata si era allontanata dalla riunione].
L’accertamento sulla validità di una precedente assemblea compiuto incidenter tantum nella sentenza che, in altro giudizio di impugnazione, ha dichiarato venuto meno l’interesse ad agire per l’effetto sostitutivo della successiva deliberazione non preclude l’esame della validità di quest’ultima.
La convocazione e lo svolgimento dell’assemblea dell’associazione, e la partecipazione dell’associato che li contesta, possono essere desunti da elementi indiziari convergenti, quali gli avvisi di convocazione inviati ad altri associati non contestati né disconosciuti, il verbale della riunione e le deposizioni concordi dei presenti, valutate anche alla luce della mancata citazione come testimone, da parte dell’associato, della persona che avrebbe potuto confermare in via dirimente la sua diversa ricostruzione dei fatti.