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Corte d'appello di Brescia, 25 Agosto 2025, n. 844/2025

Responsabilità degli amministratori per il completamento delle finiture dopo la perdita del capitale sociale

Corte d'appello di Brescia, 25 Agosto 2025, n. 844/2025
Responsabilità degli amministratori per il completamento delle finiture dopo la perdita del capitale sociale

Nella società costituita al solo fine di ristrutturare un fabbricato e di vendere le unità immobiliari ricavate, la scelta degli amministratori di completare le finiture degli immobili ancora al rustico dopo la perdita del capitale sociale costituisce prosecuzione dell’attività diretta al conseguimento dell’oggetto sociale, incompatibile con lo stato di liquidazione, perché la gestione conservativa imposta dall’art. 2486 c.c. richiede di preservare il valore raggiunto dal patrimonio al verificarsi della causa di scioglimento, cedendo i beni nello stato in cui si trovano. I costi delle finiture concorrono quindi all’aggravamento della perdita e restano esclusi dai costi ineliminabili da detrarre dal danno.

Accertata la causa di scioglimento, il compimento da parte degli amministratori di atti negoziali privi di finalità liquidatoria costituisce inadempimento astrattamente idoneo a cagionare il danno, e spetta agli amministratori convenuti dimostrare che il completamento e la vendita dei beni sociali rispondevano a finalità esclusivamente liquidatorie; tale prova manca quando le vendite siano avvenute a prezzi sensibilmente inferiori al valore di mercato.

Il criterio della differenza dei netti patrimoniali previsto dall’art. 2486, comma 3, c.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla sua entrata in vigore, va adottato per liquidare il danno da prosecuzione dell’attività a capitale perduto quando gli atti contengano la documentazione necessaria a ricostruire il patrimonio netto, detraendo i costi conservativi che la società avrebbe comunque sostenuto in caso di tempestiva liquidazione [oneri finanziari sul debito esistente, prestazioni professionali indispensabili]. È invece inutilizzabile un criterio alternativo elaborato dal consulente tecnico che sia privo di riscontro nei documenti di causa ed estraneo ai due criteri previsti dalla norma.

Un controllo di gestione di normale efficacia consente agli amministratori di rilevare i risultati economici in corso di formazione prima della redazione del progetto di bilancio; accertata la perdita del capitale sociale, l’obbligo di porre la società in liquidazione va adempiuto senza indugio e prima dell’approvazione del bilancio. La mancanza in atti di strumenti di pianificazione e controllo avvalora l’assenza di qualsiasi monitoraggio e lascia gli amministratori, anche privi di deleghe, responsabili per la tardiva percezione della perdita.

L’amministratore privo di deleghe che conosca il radicale mutamento del progetto imprenditoriale, con aumento dei costi dell’unica operazione svolta dalla società, è tenuto a vigilare sull’operato dell’amministratore operativo e a chiedere informazioni, e risponde in solido del danno da prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale. L’impossibilità di svolgere l’incarico per gravi ragioni di salute impone all’amministratore di comunicare l’impedimento o di dimettersi ed è priva di efficacia scriminante.

La cessazione dalla carica dell’amministratore dimissionario è inopponibile al curatore che eserciti l’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali fino alla sua iscrizione nel registro delle imprese, perché i creditori fanno affidamento sulle risultanze del registro anche per individuare i soggetti responsabili; l’amministratore cessato, che non provi di aver sollecitato l’iscrizione agli organi competenti, risponde verso i creditori dei fatti dannosi anteriori all’iscrizione. Ai fini dell’azione sociale e del regresso tra amministratori rileva invece la data effettiva della cessazione.

Il curatore del fallimento di una s.r.l. è legittimato a esercitare contro gli amministratori, ai sensi dell’art. 146 l. fall., sia l’azione sociale di responsabilità sia l’azione spettante ai creditori sociali, anche dopo che il d.lgs. n. 6/2003 ha eliminato dalla disciplina della s.r.l. il richiamo agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., perché la norma fallimentare abilita il curatore all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli organi sociali, indipendentemente dal riferimento alle singole disposizioni del codice civile.

Nell’azione di responsabilità dei creditori sociali esercitata dal curatore, il termine di prescrizione decorre, in base a una presunzione iuris tantum di conoscibilità dell’insufficienza patrimoniale, dalla data della dichiarazione di fallimento; la presunzione può essere superata soltanto da elementi noti alla generalità dei creditori e percepibili dai terzi senza nozioni tecniche o conoscenze estranee al bilancio. La richiesta di garanzie personali avanzata dalla banca per concedere un finanziamento di rilevante importo rientra nella normale prudenza degli istituti di credito ed è priva di valore sintomatico dell’insufficienza dell’attivo.

È inammissibile l’intervento adesivo dipendente del creditore ammesso al passivo nel giudizio di responsabilità promosso dal curatore contro gli amministratori ai sensi dell’art. 146 l. fall., perché il suo credito è privo di connessione con l’oggetto dell’azione e l’esito sfavorevole del giudizio gli arrecherebbe soltanto il pregiudizio di fatto consistente nella minore capienza dell’attivo concorsuale.

Gli amministratori convenuti che abbiano proposto domanda di regresso nei confronti di un preteso amministratore di fatto hanno interesse a impugnare il capo della sentenza che ne ha escluso tale qualifica, presupposto della loro domanda. È invece inammissibile l’appello incidentale tardivo con cui l’assuntore del concordato fallimentare, subentrato al curatore, censuri il rigetto della domanda di condanna del medesimo soggetto, perché l’interesse a impugnare preesisteva all’impugnazione principale, che riguarda soltanto i rapporti interni di regresso tra coobbligati e il cui accoglimento non potrebbe arrecargli pregiudizio.

L’interessamento del socio, anche indiretto, alla scelta delle finiture delle unità immobiliari destinate al proprio nucleo familiare e la sua partecipazione a due incontri con la banca finanziatrice, alla presenza dell’amministratore di diritto, sono inidonei a provare l’ingerenza sistematica e completa nella gestione richiesta per la qualifica di amministratore di fatto; le dichiarazioni dell’amministratore coobbligato, interessato ad ampliare la platea dei responsabili, sono prive di valore probatorio.

È nullo il contratto con cui la società affida a un geometra, suo amministratore, la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato di grandi dimensioni con strutture in cemento armato, trattandosi di opere riservate alla competenza degli ingegneri; le somme prelevate a titolo di compenso, non dovuto ai sensi dell’art. 2231 c.c., costituiscono danno di cui risponde il solo amministratore percipiente. Il costo delle prestazioni tecniche indispensabili alla realizzazione dell’oggetto sociale, affidate con delibera consiliare anteriore alla perdita del capitale, rientra invece tra i costi ineliminabili e resta escluso dall’aggravamento della perdita imputabile agli altri amministratori.

Grava sul curatore l’onere di provare i pagamenti indebiti eseguiti dalla società per opere su immobili di terzi [soci o loro familiari], mediante la produzione delle fatture e delle quietanze; un mero elenco di fatture e deposizioni testimoniali generiche sono insufficienti a determinarne l’importo in via presuntiva.

Il debito della società per il finanziamento del socio, rimborsato a quest’ultimo dai cessionari della sua quota, resta in essere in mancanza di prova di una rinuncia dei cessionari al credito e va pertanto escluso dalle detrazioni dal danno risarcibile.

In mancanza di appello incidentale dell’attore sulla quantificazione del danno, la condanna degli amministratori resta contenuta nell’importo liquidato in primo grado anche quando in appello sia accertato un danno maggiore, per il divieto di reformatio in peius.

È inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c. il motivo d’appello che si limita a richiamare genericamente la giurisprudenza o a chiedere il riesame dell’eccezione respinta, perché l’impugnazione deve individuare con chiarezza le questioni e i punti contestati della sentenza e affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, pur senza forme sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione.

Data Sentenza: 25/08/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Mario Magnoli
Relatore: Annamaria Laneri
Registro: RG 1677 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/11/2026
Massima a cura di: Beatrice Vignati
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