L’art. 2409 c.c. attribuisce ai soci la facoltà di attivare una forma assai pervasiva di controllo giudiziario sulla gestione, posta a tutela dell’interesse generale della società e del patrimonio sociale. Il rimedio, che appartiene alla volontaria giurisdizione, svolge una funzione residuale di garanzia e di ripristino della regolarità gestoria, mediante il possibile riassetto amministrativo e contabile disposto dall’esterno in chiave inquisitoria.
Il procedimento ex art. 2409 c.c. si sottrae in parte alle regole ordinarie della domanda civile e attenua, in favore del ricorrente, il normale riparto dell’onere della prova, essendo sufficiente l’allegazione di elementi dai quali emerga il fondato sospetto dell’irregolarità gestionale; per la stessa ragione l’omessa indicazione delle parti resistenti nel ricorso è priva di effetti sulla sua procedibilità. I poteri inquisitori presuppongono comunque che il ricorrente offra una piattaforma probatoria sufficiente a legittimare l’intervento esterno sull’organizzazione societaria.
Trattandosi di rimedio fortemente invasivo, la denuncia può essere accolta solo quando emergano in modo chiaro e privo di contraddizioni la gravità dell’irregolarità gestionale, il danno potenziale che ne deriva alla società, distinto dal pregiudizio del singolo socio, e l’imputabilità delle condotte all’amministratore anche sul piano soggettivo. Il limite al potere inquisitorio discende dal principio della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), di cui è espressione l’autonomia dei privati nelle compagini societarie entro i limiti posti a tutela dei terzi; restano pertanto estranei al sindacato giudiziale i profili di opportunità delle scelte gestorie.
La denuncia ex art. 2409 c.c. ha carattere residuale ed è esperibile soltanto per condotte che non possano essere censurate mediante i diversi e più specifici rimedi previsti dal codice civile, tra i quali, nella s.r.l., la revoca dell’amministratore e l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.; essa riguarda i soli danni che l’amministratore possa arrecare alla società, con esclusione di quelli diretti a soci o terzi, e presuppone l’attualità del pericolo, restando estranee al rimedio le condotte pregiudizievoli già consumate, per le quali il socio può agire in via risarcitoria contro l’amministratore o l’organo di controllo.
Sono estranee ai requisiti di attualità e residualità della denuncia le irregolarità riferite a fatti risalenti ed esauriti [rapporti con una società partecipata dall’amministratore e cancellata da anni] e quelle relative a condotte già oggetto di un procedimento penale in fase dibattimentale, rispetto alle quali l’amministratore abbia fornito elementi tecnici di segno contrario all’ipotesi accusatoria.
Le doglianze che si risolvono nella denuncia di un deficit informativo del socio, senza evidenziare il nesso tra la condotta contestata e un’irregolarità gestionale, esulano dal controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. e sono tutelabili con i diversi rimedi a disposizione del socio.
In difetto di allegazione di specifici profili di illegittimità, le spese di sponsorizzazione proporzionate al fatturato della società rientrano nelle scelte di opportunità e di strategia aziendale dell’amministratore, insindacabili in sede di controllo giudiziario.
L’andamento fortemente positivo del valore della produzione e del patrimonio netto della società nel periodo della dedotta mala gestio, unito alla sua solidità finanziaria e all’affidabilità bancaria, esclude il pericolo di danno al patrimonio sociale e conduce al rigetto della denuncia ex art. 2409 c.c.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c. le spese seguono la soccombenza e il principio di causalità anche in favore della società e dell’organo di controllo resistenti; va invece respinta la domanda di condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata quando difettino allegazioni specifiche e il rigetto dipenda anche dall’inesperibilità del rimedio per condotte oggetto di un procedimento penale in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio.