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Tribunale di Roma, 1 Ottobre 2025, n. 13461/2025

Iscrizione ad associazione professionale, errore sulla copertura assicurativa degli iscritti e avviso prima dell’adesione

Tribunale di Roma, 1 Ottobre 2025, n. 13461/2025
Iscrizione ad associazione professionale, errore sulla copertura assicurativa degli iscritti e avviso prima dell’adesione

Non è annullabile per errore l’iscrizione a un’associazione professionale determinata dall’affidamento sulla copertura assicurativa di tutela giudiziaria pubblicizzata come automatica per gli iscritti quando l’aspirante associato sia stato avvisato, prima dell’iscrizione, che la convenzione non era più in vigore e che la documentazione trasmessagli era stata inviata per errore, perché la volontà manifestata nella consapevolezza della diversa realtà non è viziata e le conseguenze di una scelta incauta del dichiarante non possono ricadere sull’associazione che si sia comportata con correttezza e buona fede [federazione di responsabili e addetti alla sicurezza; domanda di restituzione della quota associativa e di risarcimento delle spese legali e peritali non coperte dalla tutela giudiziaria, proposta in appello contro la sentenza del giudice di pace].

Non è incapace a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c. il componente della segreteria dell’associazione che non vi ricopra ruoli di vertice, né il broker della compagnia con cui l’associazione aveva stipulato la convenzione assicurativa quando né la compagnia né il broker siano parti del giudizio, perché l’incapacità presuppone un interesse personale, attuale e concreto, idoneo a legittimare la partecipazione al giudizio ai sensi dell’art. 100 c.p.c., da valutare in riferimento all’oggetto della domanda e al momento della deposizione.

La convenzione assicurativa stipulata dall’associazione molti anni prima dell’iscrizione non prova la vigenza della copertura alla data dell’adesione dell’associato.

La parte che chiede l’annullamento del contratto per errore deve provare che la volontà è stata manifestata in presenza della falsa rappresentazione, oltre all’essenzialità dell’errore e alla sua riconoscibilità dall’altro contraente con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Data Sentenza: 01/10/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Paolo Goggi
Registro: RG 50 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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