Il mandatario con rappresentanza incaricato di concludere in nome del mandante un contratto di sponsorizzazione viola i doveri di diligenza e buona fede imposti dall’art. 1710 c.c., e il mandato può essere risolto per suo fatto e colpa, quando non trasfonde nel contratto con lo sponsor le limitazioni stabilite dal mandante sulla durata, sui canali di diffusione e sulla preventiva approvazione dei contenuti promozionali e omette poi di controllare l’uso che lo sponsor fa dell’immagine dell’artista, consentendone uno sfruttamento ulteriore che suggerisce un rapporto di stabile collaborazione tra l’artista e il marchio [società organizzatrice del tour di un noto artista musicale e licenziataria dei suoi diritti d’immagine, che aveva incaricato una società di relazioni pubbliche di concludere una sponsorizzazione con un produttore di abbigliamento sportivo limitata a due storie social di 24 ore ripubblicabili solo sul profilo ufficiale del marchio, poi diffuse dallo sponsor in modo permanente anche su un altro profilo a fronte di un corrispettivo superiore di 45.000 euro al previsto].
La regola dell’art. 1711 c.c., secondo cui l’atto che esorbita dai limiti del mandato resta a carico del mandatario se il mandante non lo ratifica, riguarda l’ipotesi in cui il mandatario assuma in nome del mandante obblighi ulteriori rispetto a quelli conferiti e non quella in cui egli conceda al terzo facoltà di sfruttamento eccedenti quelle pattuite con il mandante, perché in tal caso al mandante non deriva l’assunzione di un’obbligazione aggiuntiva ma un depauperamento patrimoniale, che rileva come inadempimento del mandatario agli obblighi di diligenza.
Il licenziatario dei diritti d’immagine di un artista che lamenti la concessione a terzi, da parte del proprio mandatario, di facoltà di sfruttamento non autorizzate non può ottenere come risarcimento l’intero maggior corrispettivo pagato dal terzo, che corrisponde semmai al valore del diritto spettante all’artista o al titolare dei diritti, ma deve allegare e provare lo specifico pregiudizio subito in relazione alla propria licenza, come la quota che gli sarebbe spettata nell’ipotesi di legittima concessione, sicché in difetto di tali allegazioni la domanda risarcitoria va respinta pur accertato l’inadempimento del mandatario.
Il terzo che ha contrattato con il mandatario conoscendo la spendita del nome del mandante e ha dato esecuzione al contratto nei limiti in esso pattuiti non risponde verso il mandante delle concessioni ottenute in eccedenza rispetto alle istruzioni del mandato, delle quali resta unico responsabile il mandatario che ha concluso il contratto oltre i poteri conferiti.