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Tribunale di Roma, 13 Maggio 2024, n. 7984/2024

Spezzoni di documentario in un programma televisivo con pubblicità, esclusa la libera utilizzazione per critica

Tribunale di Roma, 13 Maggio 2024, n. 7984/2024
Spezzoni di documentario in un programma televisivo con pubblicità, esclusa la libera utilizzazione per critica

La riproduzione e la comunicazione al pubblico di sequenze di un’opera cinematografica altrui in un programma televisivo intervallato da spot pubblicitari a pagamento non rientrano nella libera utilizzazione per critica o discussione prevista dall’art. 70, comma 1, legge 633/1941, perché sono effettuate per finalità commerciali e non per criticare o discutere l’opera, sicché la trasmissione non autorizzata anche di brevi frammenti viola il diritto d’autore [tredici sequenze di un documentario televisivo sulla biografia di una santa, per 2 minuti e 12 secondi complessivi, accelerate e incorniciate da una grafica in un programma di viaggi dell’emittente pubblica, danno patrimoniale di 10.000 euro e non patrimoniale di 5.000 euro].

Ai fini dell’art. 158 legge 633/1941 la reperibilità in rete delle sequenze di un’opera audiovisiva, pubblicate su un canale di condivisione senza indicazioni sui titolari dei diritti, non esclude la colpa dell’emittente televisiva che le trasmette senza autorizzazione quando il filmato reca il logo dell’emittente che lo aveva diffuso in origine, il titolo dell’opera e, nei titoli di coda, i nomi della società produttrice, del regista e dell’autore, perché tali elementi consentono di risalire ai titolari dei diritti.

Nella liquidazione del danno da violazione del diritto d’autore ai sensi dell’art. 158 legge 633/1941 il prezzo del consenso rappresenta la soglia minima del risarcimento e corrisponde al presumibile valore di mercato dei diritti al tempo della violazione, determinato con prognosi postuma, sicché, quando sono stati trasmessi soltanto frammenti dell’opera e non sono provati gli ascolti ottenuti da chi ha commesso la violazione, il giudice può liquidarlo in via equitativa prendendo a riferimento, con le opportune riduzioni, i corrispettivi pattuiti dal titolare nei contratti di cessione dei diritti di messa in onda.

Il danno non patrimoniale da violazione del diritto d’autore, dovuto ai sensi dell’art. 158, comma 3, legge 633/1941 e dell’art. 2059 c.c., sussiste quando la diffusione televisiva non autorizzata di parti dell’opera, per la sua ampia potenzialità diffusiva, pregiudica il diritto dell’autore a essere pubblicamente riconosciuto come tale, e va liquidato in via equitativa tenendo conto della natura dell’opera, del contesto della violazione e dell’assenza di modificazioni pregiudizievoli per l’onore e la reputazione dell’autore.

La titolarità dei diritti sull’opera audiovisiva e la provenienza da essa delle sequenze trasmesse possono essere provate mediante la copia in DVD dell’opera, la cui conformità all’originale non sia contestata, che nei titoli di testa e di coda indica la società come produttrice e le persone fisiche come regista e autore dei testi, e trovano conferma nei contratti di licenza e di cessione dei diritti di messa in onda conclusi in precedenza dai titolari con altre emittenti.

Un documentario televisivo sulla biografia di una figura religiosa è tutelato come opera dell’arte cinematografica ai sensi dell’art. 2, n. 6, legge 633/1941 quando la forma con cui la vicenda è rappresentata riflette le scelte libere e personali dell’autore, perché la creatività richiesta dall’art. 1 della stessa legge non coincide con la novità assoluta e non è esclusa dalla rielaborazione di conoscenze già note se queste sono riorganizzate in un’opera organica con un apporto individualizzante.

Data Sentenza: 13/05/2024
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Daniela Cavaliere
Registro: RG 44348 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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