Gli amministratori della cooperativa edilizia che, invocando la delibera assembleare che subordina il trasferimento degli alloggi al pagamento delle morosità, stipulano i rogiti con soci anch’essi non in regola e lo negano al solo socio la cui morosità discende dall’impugnazione della delibera di aumento del prezzo violano il principio di parità di trattamento dell’art. 2516 c.c., che vieta alla società e ai suoi organi di trattare diversamente, senza ragioni oggettivamente apprezzabili, soci in identica situazione, e rispondono verso il socio, ai sensi degli artt. 2395 e 2519 c.c., del danno diretto per la perdita dell’alloggio poi espropriato dal creditore della cooperativa [cooperativa edilizia a r.l. che nell’ottobre 2012 trasferisce gli alloggi a undici soci su tredici, esclusa la socia assegnataria che aveva impugnato la delibera di aumento del prezzo di 9.533 euro, con immobile pignorato dall’appaltatore e venduto all’asta nel febbraio 2017 e amministratori condannati in solido al risarcimento di 118.213,75 euro].
Il socio di cooperativa edilizia è parte sia del rapporto associativo sia del distinto rapporto di scambio finalizzato all’assegnazione dell’alloggio, sicché, quando il rapporto sociale si scioglie prima che egli abbia conseguito la proprietà dell’alloggio, ha diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di anticipazione per l’acquisto del terreno, la costruzione e il mutuo, che la cooperativa non può compensare con gli oneri della gestione sociale, rilevanti solo per la liquidazione della quota, e grava sulla cooperativa che contesti la natura dei versamenti, recanti causali riferite all’alloggio, l’onere di indicare e documentare le spese di gestione asseritamente comprese.
Il lucro cessante subito dal socio di cooperativa edilizia al quale gli amministratori abbiano ingiustificatamente negato il trasferimento dell’alloggio assegnato, poi venduto in sede esecutiva, può essere liquidato secondo i criteri propri dell’inadempimento del promittente venditore, nella differenza tra il valore dell’immobile stimato in epoca prossima alla vendita forzata, anche con perizia redatta su incarico della stessa cooperativa, e il corrispettivo pattuito per l’assegnazione, con interessi legali e rivalutazione dalla data della vendita forzata.
La liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado in misura superiore al valore medio dello scaglione applicabile, anche assumendo lo scaglione indicato dalla parte soccombente che la contesta, non è censurabile in appello quando il compenso resta comunque contenuto entro il limite massimo previsto dalle tabelle ministeriali per quello scaglione.