Nell’ipotesi di delibera assembleare di s.r.l. la “assenza assoluta di informazione” deve essere riferita al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le s.p.a. inerente alla completa mancanza di convocazione; la nullità non può dunque essere esclusa laddove il socio, pur non convocato da alcun organo sociale, sia comunque venuto a conoscenza della data e degli argomenti dell’assemblea (nella specie è stata giudicata non rilevante la deduzione di una prova orale avente ad oggetto un colloquio telefonico tra il socio e il professionista della società relativo alla informazione sulla data e gli argomenti dell’assemblea).