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Tribunale di Milano, 13 Maggio 2013

Clausola compromissoria statutaria e azione di nullità del bilancio

Tribunale di Milano, 13 Maggio 2013
Clausola compromissoria statutaria e azione di nullità del bilancio

La nozione di indisponibilità del diritto non può essere sovrapposta a quella di inderogabilità di una data disciplina, la seconda nozione riguardando i limiti posti dall’ordinamento all’autonomia privata nel regolare un dato rapporto e la prima, invece, riguardando in senso proprio l’irrilevanza della volontà del titolare del diritto quanto alla configurazione della stessa posizione soggettiva. L’area della non compromettibilità in arbitri deve dunque ritenersi ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili; ne consegue che i vizi relativi all’oggetto illecito della delibera di approvazione del bilancio non risultano riconducibili all’area della nullità insanabile, trattandosi di vizi la cui denuncia è comunque soggetta al termine di cui al comma terzo dell’art. 2479-ter e al termine specifico dell’art. 2434-bis.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 13/05/2013
Registro: RG 25432 / 2010
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/05/2013
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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