Nell’ambito di un contratto di cessione di quote, l’obbligazione con la quale il cessionario dichiara di subentrare “in tutti i crediti e debiti facenti capo alla società” configura una espromissione ex art. 1272 c.c. nel senso che il terzo acquirente delle quote, senza delegazione del debitore (la società), si è obbligato verso il creditore (la banca) in solido con il debitore originario atteso che il creditore non ha dichiarato espressamente di liberare quest’ultimo (ovvero la società); con l’acquisto delle quote, quindi, il cessionario ha aggiunto la propria obbligazione all’obbligazione della società nei confronti della banca.
La costituzione gratuita di usufrutto su beni immobili di proprietà del cessionario debitore, ad avvenuta scadenza del pagamento del prezzo delle quote, costituisce un tentativo di sottrarre i propri beni alla garanzia dei creditori, e integra i presupposti del periculum in mora per il sequestro conservativo anche presso terzi di beni, partecipazioni azionarie, quote e crediti del debitore.