Ricerca Sentenze
Tribunale di Torino, 6 Marzo 2014

Requisiti per la concessione di un decreto inaudita altera parte in relazione a prodotti di uso comune

Tribunale di Torino, 6 Marzo 2014
Requisiti per la concessione di un decreto inaudita altera parte in relazione a prodotti di uso comune

Deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora quando – in generale – in considerazione delle caratteristiche proprie dell’illecito denunciato, esso sia suscettibile di incidere in modo difficilmente quantificabile e potenzialmente irreversibile sugli equilibri di mercato, caratteristiche tali quindi da integrare una sorta di pregiudizio in re ipsa; deve inoltre ritenersi sussistente quando la natura del provvedimento richiesto sia connotato da una prevalente finalità istruttoria e di accertamento preventivo degli elementi di prova attinenti la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale. Sussistono i presupposti per la richiesta di emissione del provvedimento inaudita altra parte, come previsto dall’art. 129 comma 2 c.p.i., quando sussita il rischio concreto di un pregiudizio all’attuazione del provvedimento, e cioè in considerazione del pericolo che le parti resistenti possano occultare o eliminare sia i prodotti oggetto di contraffazione e relativo materiale pubblicitario sia la documentazione contabile attestante l’ampiezza dell’illecito, rendendo in tal modo impossibile (o assai più complesso) accertare l’avvenuta violazione e la sua entità, senza dimenticare il danno economico patito dalla ricorrente dalla perdurante presenza in commercio di prodotti contraffatti.

Data Sentenza: 06/03/2014
Registro: RG 5499 / 2011
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/02/2017
Massima a cura di: Maria Luigia Franceschelli
Maria Luigia Franceschelli

Dottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team

Mostra tutto
logo