Deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora quando – in generale – in considerazione delle caratteristiche proprie dell’illecito denunciato, esso sia suscettibile di incidere in modo difficilmente quantificabile e potenzialmente irreversibile sugli equilibri di mercato, caratteristiche tali quindi da integrare una sorta di pregiudizio in re ipsa; deve inoltre ritenersi sussistente quando la natura del provvedimento richiesto sia connotato da una prevalente finalità istruttoria e di accertamento preventivo degli elementi di prova attinenti la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale. Sussistono i presupposti per la richiesta di emissione del provvedimento inaudita altra parte, come previsto dall’art. 129 comma 2 c.p.i., quando sussita il rischio concreto di un pregiudizio all’attuazione del provvedimento, e cioè in considerazione del pericolo che le parti resistenti possano occultare o eliminare sia i prodotti oggetto di contraffazione e relativo materiale pubblicitario sia la documentazione contabile attestante l’ampiezza dell’illecito, rendendo in tal modo impossibile (o assai più complesso) accertare l’avvenuta violazione e la sua entità, senza dimenticare il danno economico patito dalla ricorrente dalla perdurante presenza in commercio di prodotti contraffatti.