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Tribunale di Milano, 15 Gennaio 2014

Inammissibilità del reclamo incidentale

Tribunale di Milano, 15 Gennaio 2014
Inammissibilità del reclamo incidentale

Il reclamo incidentale proposto oltre il termine perentorio di cui all’art. 669 terdecies c.p.c. è da ritenersi inammissibile. Invero, nell’ambito della disciplina del rito cautelare, né in quella speciale attinente al processo industriale, vi è l’espressa previsione che autorizzi la proposizione di un reclamo in via incidentale e dunque oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 669 terdecies c.p.c. Non può, peraltro, ritenersi nemmeno applicabile in via analogica la disciplina di cui agli artt. 333 e 335 c.p.c. in materia di impugnazione, che attiene – diversamente dal rito cautelare – a provvedimenti suscettibili di acquisire autorità di cosa giudicata.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 15/01/2014
Registro: RG 80227 / 2013
Allegato:
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Data: 12/02/2017
Massima a cura di: Andrea Grecuzzo
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