Il dichiarato fallimento di una società di capitali rende del tutto incompatibile l’intervento di controllo di cui all’art. 2409 c.c., in quanto detta procedura concorsuale, spossessando la società dei propri beni e determinandone l’affidamento ad un pubblico ufficiale di nomina giudiziaria, preclude di fatto, all’amministratore giudiziario ogni possibilità di espletare l’incarico a lui affidato, determinando così l’immediato venire meno di ogni ragione di assumere i provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c.