La conclusione di un contratto di mutuo può essere provata per testi anche in deroga ai limiti di valore di cui all’art. 2721 comma 1 cc, ove il giudice lo ritenga opportuno alla luce della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ivi compresa l’esistenza di un principio di prova scritta proveniente dal mutuante e non contestata dal mutuatario.