Nel caso in cui un contratto di associazione in partecipazione preveda (i) l’obbligo a carico dell’associato di produrre un determinato bene a favore dell’associante, nonché (ii) di provvedere al mantenimento degli impianti in modo da garantire la continuità della produzione, non è ravvisabile un’obbligazione di risultato, ma, piuttosto, l’obbligazione di effettuare un’organizzazione dell’impianto di produzione tale da permettere a ciascuna delle parti il raggiungimento delle utilità previste dal contratto, fermo naturalmente l’obbligo fondamentale di diligenza e buona fede dell’associato nella cura dovuta degli impianti di produzione.
Pertanto, la mancata fornitura del bene oggetto del contratto non costituisce di per sé inadempimento, che potrebbe, invece, individuarsi nella mancata o comunque non adeguata predisposizione di modalità produttive al livello della collaborazione operativa prevista negli accordi negoziali.