Deve reputarsi responsabile per mala gestio l’amministratore che poco prima del fallimento della società amministrata ceda l’intera azienda a un’altra società con prezzo dilazionato nel tempo, in assenza di garanzie, e poi non saldato dalla società acquirente, nei confronti della quale nessuna azione di recupero veniva intentata. Il danno imputabile derivante da tale condotta va individuato nel valore dell’azienda ceduta.