E’ fondata la pretesa risarcitoria esercitata nei confronti del liquidatore di Società a responsabilità limitata, già cessata per completamento della fase di liquidazione e successiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese, relativa al credito vantato (non contestato in giudizio e quindi considerato non oggetto di controversia) rimasto insoddisfatto pur in presenza di cespiti attivi suscettibili di liquidazione (nello specifico crediti nei confronti di debitori stranieri).
Essendo quella in oggetto un’azione di responsabilità extracontrattuale, l’onore della prova è a carico dell’attore, debitore della società liquidata, il quale deve tuttavia provare la mera esistenza di cespiti attivi suscettibili di liquidazione, mentre spetterà al (cessato) liquidatore convenuto dar prova dei giustificati motivi dell’esito negativo della liquidazione (nel caso di specie del recupero dei crediti unica posta dell’attivo), ovvero dell’impedito pagamento del debitore.