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Tribunale di Milano, 1 Settembre 2015

Responsabilità del venditore di partecipazione sociale per occultamento di fatti rilevanti

Tribunale di Milano, 1 Settembre 2015
Responsabilità del venditore di partecipazione sociale per occultamento di fatti rilevanti

Nella compravendita di partecipazioni sociali, il venditore che abbia dolosamente occultato elementi di fatto idonei ad incidere sulla valutazione della consistenza patrimoniale della società e pertanto del valore delle azioni acquistate, risponde dei danni causati da tale condotta.

L’impugnazione del licenziamento da parte dei lavoratori è una conseguenza della scelta datoriale circa la risoluzione unilaterale del rapporto lavorativo nonostante l’insuccesso delle trattative sindacali che deve considerarsi prevedibile, secondo un parametro di normalità, da parte dell’imprenditore medio.

La rappresentazione di una circostanza nella relazione sulla gestione costituisce un elemento indiziario ai sensi dell’art. 2729 c.c. in ordine alla prova dell’avvenuta discussione di detta circostanza tra venditore e acquirente di una partecipazione sociale.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 01/09/2015
Registro: RG 50926 / 2012
Allegato:
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Data: 04/12/2015
Massima a cura di: Piergiuseppe Spolaore
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