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Corte d'appello di Brescia, 23 Giugno 2025, n. 651/2025

Patto di non concorrenza compreso nel prezzo di cessione delle quote: esclusione della risoluzione parziale

Corte d'appello di Brescia, 23 Giugno 2025, n. 651/2025
Patto di non concorrenza compreso nel prezzo di cessione delle quote: esclusione della risoluzione parziale

Qualora le parti, nell’atto di cessione di quote sociali, abbiano convenuto un corrispettivo unitario comprensivo anche del patto di non concorrenza, quest’ultimo non ha carattere autonomo rispetto al contratto di cessione in cui è inserito, con conseguente esclusione di una pronuncia di risoluzione parziale limitata alla sola clausola di non concorrenza.

La nozione di patto contenuta nell’art. 2596 c.c. comprende sia il contratto che ha come oggetto esclusivo la limitazione della concorrenza sia la singola clausola di non concorrenza inserita in un più ampio accordo negoziale. Il discrimine di applicazione della norma è dato dall’esistenza di disposizioni speciali che prevedono la limitazione della concorrenza come effetto naturale di determinati negozi [quali il rapporto di lavoro o la cessione d’azienda], perché in tali casi è lo stesso legislatore a ritenere la restrizione funzionalmente collegata alla funzione economico-sociale concretamente perseguita dall’accordo.

Il danno conseguente all’inadempimento del patto di non concorrenza è conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla violazione del patto e richiede la prova di una diminuzione patrimoniale o di un mancato guadagno da essa cagionati, sicché non può ritenersi in re ipsa. Solo la dimostrazione della sua esistenza consente il ricorso alla liquidazione equitativa, che attiene alla difficoltà di provare il danno nella sua esatta quantificazione e presuppone la prova della sua esistenza.

La deduzione che la violazione del patto di non concorrenza si sia attuata anche attraverso attività commerciale o di intermediazione, con sviamento della clientela, costituisce allegazione di un fatto principale, perché individua il comportamento con cui si assume integrata la violazione e determinato il danno; essa soggiace pertanto alle preclusioni previste per l’allegazione dei fatti principali posti a fondamento della domanda (artt. 163 e 183, commi quinto e sesto, n. 1, c.p.c.) e non può essere introdotta per la prima volta con la seconda memoria istruttoria.

Quando l’azione esercitata concerne un inadempimento contrattuale, l’attore è onerato di allegare, oltre all’inadempimento in quanto tale, le specifiche circostanze di fatto che lo integrano, così da identificare in che cosa l’inadempimento sia consistito.

Data Sentenza: 23/06/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Magnoli
Relatore: Vittoria Gabriele
Registro: RG 227 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/10/2026
Massima a cura di: Gregorio Baldoli
Gregorio Baldoli

Gregorio Baldoli è un avvocato specializzato nel contenzioso giudiziale e arbitrale, sia domestico che internazionale, in materia civile e societaria. È stato coinvolto in qualità di avvocato, segretario o assistente di tribunali arbitrali in svariati arbitrati internazionali (sia commerciali che d’investimento) soggetti a diversi regolamenti (ICC, ICSID, CAM, Swiss Rules, UNCITRAL) in controversie di rilievo nei settori energetico, farmaceutico nonché in materia di M&A e di diritti d’immagine. Prima di iniziare a collaborare con lo studio legale ArbLit, Gregorio Baldoli ha svolto la pratica forense presso la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Milano (B) e ha lavorato presso un primario studio legale milanese, acquisendo esperienza nel contenzioso e nella consulenza societaria. Nel 2018, egli ha conseguito un LL.M. in “International Commercial Arbitration Law” presso l’Università di Stoccolma.

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