La regola di inoppugnabilità di cui all’art. 2500-bis c.c., pur riferita all’atto di trasformazione, si estende alle decisioni strettamente funzionali alla mutata forma sociale e da essa determinate, che seguono le sorti dell’atto di trasformazione unitariamente considerato; ne restano escluse le delibere meramente contestuali o accessorie alla trasformazione. Poiché la trasformazione di una s.a.s. in s.r.l. comporta il venir meno della qualità di accomandatario, cui è correlato il ruolo di amministratore, la nomina con il medesimo atto dell’amministratore della società trasformata è consustanziale e necessitata dalla trasformazione (art. 2463, n. 8, c.c.) e ne segue il regime di inoppugnabilità.
Il diritto al risarcimento del danno fatto salvo dall’art. 2500-bis, primo comma, c.c. presuppone pur sempre l’invalidità dell’atto di trasformazione, sia pure non più dichiarabile; ove l’atto non sia invalido, viene meno il presupposto del risarcimento previsto dalla norma.
La trasformazione di una s.a.s. in s.r.l., con contestuale nomina di un nuovo amministratore, comporta la revoca implicita dell’accomandatario dalla funzione amministrativa. La revoca per giusta causa richiede che la decisione sia esplicita e ne indichi le ragioni; in mancanza, all’accomandatario revocato spettano i compensi maturati fino alla revoca e una somma a titolo di mancato preavviso, perché all’incarico a tempo indeterminato si applicano le norme sul mandato richiamate dagli artt. 2259 e 2319 c.c. e la revoca del mandato senza determinazione di durata comporta l’obbligo di congruo preavviso, salvo giusta causa.
Poiché il preavviso dovuto all’amministratore revocato senza giusta causa riguarda il tempo occorrente per trovare un’occupazione di livello analogo, la relativa somma può essere liquidata in via equitativa assumendo come elemento orientativo il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo dei dirigenti del settore di riferimento, commisurato alla durata dell’incarico amministrativo [con esclusione del periodo di sola partecipazione come socio]. È irrilevante che il revocato abbia nel frattempo reperito un’occupazione di livello non comparabile.
La revoca dalla carica di amministratore non comporta di per sé alcuna lesione della reputazione; il danno all’immagine che ne sarebbe derivato, che non è in re ipsa, deve essere provato e non può essere liquidato neppure in via equitativa ex art. 1226 c.c. in assenza di prova della sua esistenza.
A fronte di una domanda di restituzione di un finanziamento soci, spetta alla società provare l’esistenza dei presupposti della postergazione ex art. 2467 c.c. che le consentono di rifiutare il pagamento in attesa della soddisfazione degli altri creditori. Le somme erogate dai soci e qualificate fin dalla delibera che le ha approvate come mutuo, con una precisa scadenza di restituzione, non possono essere considerate versamenti in conto capitale, a prescindere dalle appostazioni di bilancio operate dalla successiva gestione.
Il generico rinvio dello statuto di una società di persone costituita prima della riforma del diritto societario alle norme di legge vigenti costituisce un rinvio mobile alla disciplina in vigore al momento della trasformazione, sicché la trasformazione deliberata dopo il 1° gennaio 2004 può essere decisa a maggioranza ai sensi dell’art. 2500-ter c.c. [anziché con il consenso di tutti i soci previsto dall’art. 2252 c.c.]. L’atto di trasformazione non deve indicare le ragioni per le quali i soci hanno deciso di adottarla.
Ove il patrimonio netto attestato dalla perizia di stima non sia negativo, nessuna illegittimità deriva dal procedere alla trasformazione della società di persone e dall’operare poi una ricapitalizzazione.
Il curatore speciale della società nominato ex art. 78 c.p.c. resta in carica finché non venga meno la situazione che ne ha reso necessaria la nomina, sicché i suoi poteri si estendono oltre la sentenza conclusiva del grado e comprendono la facoltà di impugnarla e di resistere all’impugnazione altrui. Il conflitto di interessi che giustifica la nomina va valutato in via preventiva e astratta, come mera potenzialità; il curatore speciale può aderire alle difese formulate dalla società quando era rappresentata dall’amministratore in conflitto, perché la terzietà della valutazione è garantita dalla nomina stessa e le sue scelte difensive non richiedono una motivazione espressa.