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Tribunale di Milano, 26 Novembre 2014

Concorrenza sleale parassitaria sincronica e diacronica

Tribunale di Milano, 26 Novembre 2014
Concorrenza sleale parassitaria sincronica e diacronica

Lo sfruttamento degli sforzi organizzativi e degli investimenti di carattere pubblicitario effettuati da un altro soggetto imprenditoriale, senza sostenerne i relativi oneri economici, costituisce concorrenza parassitaria ex art. 2598 c.c., contraria alle regole di correttezza professionale. Essa altera infatti le regole del mercato e del meccanismo concorrenziale, concretandosi nell’appropriazione del  risultato di mercato conseguito grazie all’organizzazione dell’impresa concorrente.
Si realizza la fattispecie di “concorrenza parassitaria” quando l’imitatore si pone sulla scia del concorrente in modo sistematico e continuativo, sfruttando la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. Quand’anche i singoli atti, isolatamente considerati, fossero leciti, costituiscono nel loro insieme un illecito, poiché concretizzano una forma di imitazione delle iniziative del concorrente che sfrutta in maniera sistematica il lavoro e la creatività altrui. Tali atti possono concretamente manifestarsi attraverso un’attività che in un unico momento imiti tutte le iniziative del concorrente (concorrenza parassitaria sincronica) o attraverso la successione nel tempo di singoli atti imitativi (concorrenza parassitaria diacronica).

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 26/11/2014
Registro: RG 53856 / 2014
Allegato:
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Data: 19/02/2017
Massima a cura di: marianna.colella
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