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Tribunale di Milano, 25 Febbraio 2016

Questioni varie in materia di impugnazione di delibere assembleari di s.r.l.

Tribunale di Milano, 25 Febbraio 2016
Questioni varie in materia di impugnazione di delibere assembleari di s.r.l.

La reiezione sotto ogni profilo dell’impugnazione della “delibera-madre” assunta dai soci, comporta, quale necessario corollario logico e giuridico, il rigetto di tutti i capi della domanda attorea ove l’inesistenza o comunque l’invalidità di tale decisione assembleare è presupposta o richiesta; dovendo affermarsi che essa abbia ormai prodotto nella ‘vita’ della società effetti, diretti e indiretti, ormai irreversibili.

L’amministratore scaduto dalla relativa carica non vanta alcun titolo giuridicamente rilevante ad una nuova nomina, bensì – a tutto voler concedere – una mera aspettativa di fatto.

Il totale difetto di specifica preparazione tecnica nel settore dell’impresa esercitata è giusta causa di revoca dell’amministratore.

La regola statutaria secondo cui “gli amministratori durano in carica per il periodo che, di volta in volta, l’assemblea stabilirà all’atto della nomina, anche a tempo indeterminato o sino a revoca o dimissioni” è legittima e deve essere interpretata nel senso di facoltizzare i soci, nel momento in cui designino, di volta in volta, l’amministratore (o più amministratori), di decidere nel senso della loro revocabilità ad nutum, come dimostrato dalla distinzione letterale, consecutiva e disgiuntiva, fra tale ipotesi e quella di una mera nomina a tempo indeterminato (con le conseguenze, nel secondo caso, in punto di applicabilità dell’art. 2383 co. 3° c.c. – per il richiamo fattone, ante 2004, dal previgente art. 2487 cpv. c.c. -, ed oggi dell’art. 1725 cpv. c.c.).

Data Sentenza: 25/02/2016
Registro: RG 36569 / 2012
Allegato:
Stampa Massima
Data: 29/05/2016
Massima a cura di: Carlo
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