Il difetto di nomina di un rappresentante comune ai sensi dell’art. 2393bis co. 4 non integra – a differenza della fattispecie dell’art. 2347 c.c. – una carenza di legittimazione attiva, ma un difetto di rappresentanza in senso processuale, che pertanto può essere sanato in corso di causa con la costituzione in giudizio del nominato rappresentante.