La sospensiva prevista dall’art. 2378 terzo comma c.c. configura una misura cautelare tipica, i cui presupposti sono la presumibile fondatezza del vizio invalidante dedotto (fumus boni iuris) e l’accertamento, attraverso la comparazione tra il pregiudizio che l’opponente potrebbe subire illegittimamente per effetto dell’esecuzione di una delibera invalida e quello che, legittimamente, potrebbe patire la società per effetto della sospensione di tale esecuzione (periculum in mora); l’accoglimento dell’istanza cautelare è subordinata alla sussistenza di entrambi i presupposti.