In sede di assemblea straordinaria convocata per deliberare l’azzeramento del capitale sociale e il suo contestuale aumento con sovrapprezzo, deve ritenersi lecita la prassi consistente nella sottoscrizione immediata e per intero del capitale ad opera dei soli soci presenti, ove ai soci assenti o impossibilitati all’immediata sottoscrizione sia comunque riconosciuto il diritto di opzione, il cui esercizio postumo opera come condizione risolutiva della precedente sottoscrizione totalitaria, rimuovendone pro quota e retroattivamente gli effetti.